La diffida comunale non può anticipare il termine di adeguamento fissato dall’AUA (C.G.A.R.S. n. 245 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui l’amministrazione impone l’adeguamento degli scarichi industriali ai parametri fissati dall’autorizzazione unica ambientale in un termine più breve di quello assegnato dal provvedimento autorizzatorio è illegittima. Non è possibile collegare alla violazione degli obblighi informativi periodici l’esercizio del potere di modifica dell’AUA e, per tale via, anticipare all’immediato il termine concesso per l’adeguamento. Il termine più ampio è espressione del contemperamento tra la tutela della salute e dell’ambiente e le ragioni produttive dell’impresa, in considerazione dell’investimento economico e della complessità degli interventi tecnologici. Le prescrizioni dell’AUA che fissano limiti alle emissioni odorigene e ai parametri degli scarichi rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza o inadeguatezza tecnica.

Il Fatto

La società appellante gestisce uno stabilimento per la lavorazione di sottoprodotti e ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’autorizzazione unica ambientale rilasciata dal Comune, nella parte in cui prescrive limiti alle emissioni odorigene, ai parametri di fosforo e azoto totale dello scarico e un obbligo di adeguamento degli impianti di combustione. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva diffida comunale che le intimava di adeguare gli scarichi entro venti giorni.

Il TAR ha rigettato il ricorso. La società ha proposto appello, censurando la legittimità delle prescrizioni ambientali e, soprattutto, l’anticipazione del termine di adeguamento rispetto ai trentasei mesi assegnati dall’AUA. Le amministrazioni appellate hanno chiesto la conferma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello limitatamente ai motivi aggiunti e respinge il ricorso principale. Sulle emissioni odorigene rileva che l’art. 272 bis del d.lgs. n. 152/2006 consente che le misure di contenimento siano previste da una legge regionale ovvero dalle stesse autorizzazioni uniche, come avvenuto nella specie. Il rilascio dell’AUA scaturisce da un procedimento complesso che ha coinvolto le amministrazioni preposte ai pareri vincolanti e ha assicurato le garanzie partecipative.

Quanto ai parametri degli scarichi, non è in contestazione che lo scarico ricada ai margini del bacino di protezione del Golfo di Castellammare, qualificato area sensibile con decreto assessoriale. Il fatto che le precedenti autorizzazioni non ne abbiano tenuto conto non fa sorgere un diritto a continuare a derogare ai limiti ambientali.

Il Collegio conferma che le prescrizioni derivano dall’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica e che la misura è proporzionale e adeguata alle risultanze dell’istruttoria. La doglianza sulla impossibilità tecnica dell’abbattimento del fosforo risulta smentita dalla relazione programmatica depositata dalla stessa società, che dà conto dei miglioramenti ottenuti e della previsione di rientrare nei limiti.

Sulla diffida il Collegio osserva che l’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006 prevede la diffida in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico. Poiché però l’AUA assegnava trentasei mesi per l’adeguamento e tale termine non era scaduto, la diffida contrasta con il provvedimento autorizzatorio. Il Collegio ritiene erroneo collegare alla violazione degli obblighi informativi l’esercizio del potere di modifica e mutare così il termine da trentasei mesi a venti giorni. La deroga temporale nasce dal contemperamento tra interesse pubblico e ragioni produttive, in ragione dell’investimento richiesto e della complessità degli interventi.

L’appello è quindi accolto nei limiti indicati e la diffida è annullata; nel resto è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate, tenuto conto della volontà della società di ottemperare alle prescrizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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