Rinnovo autorizzazione impianti pubblicitari: silenzio assenso e obbligo istruttorio (TAR Puglia n. 201 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo di autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, il rilascio del titolo alla scadenza costituisce nuovo esercizio di un potere autoritativo discrezionale, con la conseguenza che non può formarsi il silenzio assenso sull’istanza di rinnovo, salvo che la relativa attività non sia vincolata. L’Amministrazione, pur potendo adottare il provvedimento di diniego oltre il termine di conclusione del procedimento, è comunque tenuta a svolgere una compiuta istruttoria e a motivare in modo specifico le ragioni del diniego, anche mediante sopralluogo in contraddittorio con l’istante, ove la documentazione tecnica prodotta dal privato sia idonea a contestare le difformità rilevate. La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo può essere valutata, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., come argomento di prova a sostegno delle deduzioni del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della cartellonistica, chiedeva al Comune di Foggia il rinnovo di tre autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari, rilasciate nel 2012 e giunte a scadenza. L’Amministrazione, dopo oltre trenta mesi dalla presentazione delle istanze, comunicava il diniego, ritenendo gli impianti non conformi al Regolamento comunale, al Piano generale degli impianti e al Codice della Strada.

Avverso tali atti la società proponeva ricorso, deducendo la formazione del silenzio assenso per il decorso del termine procedimentale e il difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti. Nelle more del giudizio, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare, ordinando all’Amministrazione un sopralluogo congiunto con la ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, pur riconoscendo l’ingiustificato ritardo dell’Amministrazione, ha escluso la formazione del silenzio assenso. Ha precisato che il rinnovo di un’autorizzazione per impianti pubblicitari, incidendo su beni demaniali e coinvolgendo interessi pubblici connessi alla sicurezza stradale, costituisce esercizio di potestà discrezionale, rispetto al quale l’inerzia non può equivalere ad accoglimento dell’istanza.

Il Tribunale ha invece accolto il motivo relativo al difetto di istruttoria. Pur essendo i dinieghi dotati di motivazione, le contestazioni della ricorrente, supportate da documentazione fotografica e asseverazioni tecniche, avrebbero imposto una verifica in contraddittorio circa l’effettiva sussistenza delle difformità rilevate. Il mancato assolvimento dell’obbligo di sopralluogo congiunto, già disposto in sede cautelare, è stato valorizzato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c..

La sentenza ha infine censurato l’insufficienza motivazionale dei provvedimenti, non risultando chiaro il criterio di calcolo delle distanze dagli incroci e dalla segnaletica, anche in considerazione della conformità degli impianti al momento del rilascio e della sostanziale immutabilità dello stato dei luoghi. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti e obbligo per il Comune di rideterminarsi all’esito di una nuova istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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