Cittadino italiano di madrelingua: superfluo esigere certificazione linguistica da ente accreditato (TAR Puglia n. 56 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per la formazione di una graduatoria di idonei, la dichiarazione di essere cittadino italiano di madrelingua esonera il candidato dall’onere di produrre una certificazione linguistica rilasciata da ente accreditato, atteso che detta certificazione assolve alla funzione di comprovare una conoscenza linguistica che, per il madrelingua, è connaturata alla propria origine. La revoca dei punteggi attribuiti per le certificazioni linguistiche, fondata esclusivamente sulla mancata indicazione di un ente certificatore riconosciuto, è pertanto illegittima nella parte in cui incide su titoli dichiarati dal candidato in qualità di madrelingua.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina italiana di madrelingua bulgara, partecipava a una procedura selettiva indetta dall’Accademia di Belle Arti di Foggia per la copertura di due posti di tecnico di laboratorio. Nella graduatoria provvisoria si classificava al primo posto con punti 82. A seguito del reclamo di un altro candidato, la Commissione giudicatrice – ritenendo non riconoscibili alcune certificazioni linguistiche, tra cui quella per la lingua bulgara, per mancata indicazione di un ente certificatore riconosciuto – revocava 5 punti, determinando il posizionamento della ricorrente al terzo posto nella graduatoria finale.
La ricorrente impugnava gli atti della procedura, chiedendo la sospensione e l’annullamento, la rettifica della graduatoria con il collocamento al secondo posto, nonché il risarcimento dei danni per la mancata assunzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che la richiesta di una certificazione linguistica da parte di un ente accreditato appaia superflua per il candidato che dichiari la madrelingua. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che la ricorrente fosse cittadina italiana di madrelingua bulgara, così da ritenere la certificazione richiesta non necessaria per comprovare una conoscenza linguistica connaturata all’origine del candidato.
Richiamando l’art. 8, punto C), del bando di concorso, l’ordinanza ha riconosciuto che la revoca dei punti per la lingua bulgara fosse illegittima. Con la riattribuzione del solo punto relativo alla madrelingua, il punteggio complessivo della ricorrente risulterebbe pari a 78, posizionandola al secondo posto della graduatoria e, quindi, in posizione utile per l’acquisizione del bene della vita cui aspira.
Il Tribunale ha poi disposto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR per l’individuazione della Sezione competente, trattandosi di controversia concernente provvedimenti emanati da istituzione accademica e, pertanto, afferente alla materia Università. La tutela cautelare è stata quindi concessa limitatamente alla fase incidentale, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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