Elusione del giudicato per mancata retrodatazione degli effetti dell’encomio solenne (TAR Puglia n. 183 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di nullità per elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., presuppone un contrasto frontale dell’atto amministrativo successivo con il comando giudiziale. L’inciso della sentenza che indica un “risultato coerente” non configura un ordine vincolato di riconoscimento del bene della vita, pena la violazione del divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.), ma lascia intatta la discrezionalità mista dell’Amministrazione. Tuttavia, la regola dell'”ora per allora” che governa l’esecuzione del giudicato impone imprescindibilmente la retrodatazione degli effetti del nuovo provvedimento alla data di quello annullato, a prescindere dall’esito favorevole o meno per il destinatario. La sua omissione determina una parziale elusione, sindacabile e dichiarabile dal giudice dell’ottemperanza.

Il Fatto

Un appartenente al soppresso Corpo Forestale dello Stato aveva ottenuto l’annullamento giurisdizionale del provvedimento che, nel 2013, gli aveva riconosciuto l’encomio solenne in luogo della promozione per meriti straordinari in relazione a una specifica attività investigativa. A fronte della persistente inerzia, il giudice amministrativo aveva accolto il successivo ricorso per ottemperanza, imponendo all’Amministrazione di rivalutare la posizione “ora per allora”.

Con una successiva pronuncia, il Collegio aveva chiarito i criteri conformativi e nominato il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri quale commissario ad acta. La riedizione del potere si era conclusa con un provvedimento del 2025 che confermava l’encomio solenne, sollecitando il ricorrente a dedurre la nullità degli atti per elusione del giudicato e a chiedere l’accertamento del diritto alla promozione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente inquadrato la vicenda nell’ambito del giudizio di ottemperanza, precisando che il sindacato del giudice, all’esito della consumazione del potere, può essere pieno ed esteso al merito, potendo conoscere del bene della vita anelato dalla parte.

Nel merito, il Collegio ha escluso che la sentenza del 2023, laddove indicava la necessità di valutare elementi che avrebbero dovuto condurre verso un “risultato coerente”, potesse essere interpretata come un ordine tassativo di riconoscimento della promozione per meriti straordinari. Una siffatta lettura, sostanzialmente ex art. 31, comma 1, lett. c), c.p.a., avrebbe violato il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., predeterminando l’esito di una discrezionalità non ancora esercitata.

La Corte ha quindi verificato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, rilevando come, dopo il 2023, essa avesse correttamente riavviato l’istruttoria coinvolgendo i livelli gerarchici competenti dell’Arma dei Carabinieri, in virtù della successione ex art. 18 del D.lgs. n. 177 del 2016, acquisendo pareri e comparando casi analoghi. Tale attività ha portato a una decisione di conferma dell’encomio solenne, escludendo la promozione per difetto del requisito del rischio estremo o dell’eccezionalità assoluta. Il TAR ha ritenuto tale valutazione immune da vizi logici e rispettosa della sostanza del giudicato, considerando la sostanziale analogia della scala valoriale tra i due sistemi normativi.

Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda di nullità con riguardo alla dimensione temporale dell’esecuzione. La prescrizione dell'”ora per allora” imponeva, infatti, la retrodatazione degli effetti del nuovo provvedimento, sia in caso di riconoscimento del bene della vita sia in caso di diverso riconoscimento formale. L’assenza di tale retrodatazione sin dal 2013 ha determinato una parziale violazione del giudicato. Il TAR ha pertanto dichiarato la nullità degli atti in parte qua, ordinando la retrodatazione dell’encomio solenne nello stato matricolare con decorrenza dal 18.12.2013 e il riconoscimento dei diritti conseguenti in base al tempo figurativo decorso. Le spese di lite sono state compensate per la soccombenza reciproca e la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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