L’ottemperanza al giudicato per la Carta del docente non genera interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. (TAR Campania n. 4968 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il titolo esecutivo giudiziale. Qualora la sentenza da eseguire abbia riconosciuto “interessi legali” senza specifico accertamento sulla loro spettanza, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, la misura degli interessi maturati corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., e non a quello maggiorato di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La prova dell’inadempimento dell’amministrazione può essere raggiunta attraverso la mera allegazione del creditore, gravando sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento.
Il Fatto
Una docente, già vittoriosa in primo grado davanti al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, agiva davanti al TAR per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con emissione di buoni elettronici di importo pari a 500,00 euro per ciascuna annualità, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito al saldo.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente chiedeva che il giudice ordinasse al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e riconoscendo gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamato il principio generale in materia di prova dell’inadempimento, ha ritenuto che la pretesa creditoria azionata in executivis fosse cristallizzata nel titolo giudiziale. La prova dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo all’amministrazione era in atti ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, quale condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Ministero, costituendosi, non aveva contestato i fatti dedotti dalla controparte né provato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute. Sulla base del principio di non contestazione, il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto alla domanda di interessi nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., il TAR l’ha respinta, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12449 del 2024. Il giudice dell’esecuzione, infatti, non può integrare il titolo: se la sentenza ottemperanda dispone il pagamento di “interessi legali” senza specificazione e senza un accertamento sulla loro spettanza per il periodo successivo alla domanda, la misura applicabile è quella del saggio legale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., non quella maggiorata prevista per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il Collegio ha inoltre escluso una distinta pronuncia per gli interessi moratori, già riconosciuti dalla stessa sentenza ottemperanda, evitando una duplicazione rispetto al titolo esecutivo. Ha infine nominato sin d’ora il commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine, determinando il compenso in 500,00 euro a carico dell’amministrazione inadempiente, e ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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