Insegne pubblicitarie e provvedimento PAU: insussistenza di fumus e periculum in sede cautelare (TAR Puglia n. 50/2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica (PAU) non è assorbente rispetto alla normativa e agli atti autorizzatori richiesti per l’installazione di singole insegne pubblicitarie, atteso che tali titoli rispondono a presupposti e finalità distinti e concorrenti. L’accertamento della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai fini della concessione della misura cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., richiede una valutazione sommaria e congiunta dei due presupposti, la cui insussistenza anche di uno solo è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza. Non integra il requisito del danno grave e irreparabile la lamentata lesione derivante dalla parziale inibizione all’installazione di insegne, allorquando permangano in loco altre insegne pubblicitarie.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Bari aveva parzialmente annullato la precedente nota di assenso all’installazione di alcune insegne pubblicitarie, c.d. totem bifacciali. L’Amministrazione aveva motivato il diniego facendo riferimento a endemiche carenze della documentazione prodotta dalla società, necessaria ai fini istruttori. La ricorrente, contestando i vizi di legittimità del provvedimento, chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, sostenendo l’assorbimento del titolo paesaggistico (PAU) rispetto agli atti autorizzatori comunali.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che il provvedimento gravato aveva solo parzialmente inibito l’installazione delle insegne, avendo altre insegne risultato autorizzate. Ha quindi evidenziato che l’Amministrazione aveva eccepito profili di inammissibilità del ricorso e replicato puntualmente ai motivi di illegittimità dedotti.

Nel merito della domanda cautelare, il Tribunale, sulla base della sommaria delibazione propria della fase, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris con riferimento alla tesi dell’assorbenza del provvedimento PAU rispetto alla normativa e agli atti autorizzatori necessari per l’installazione delle singole insegne. Il Collegio ha così escluso, in via di delibazione, che il titolo paesaggistico possa considerarsi satisfattivo di ogni altro requisito autorizzatorio richiesto dalla disciplina di settore per l’installazione dei manufatti pubblicitari.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto insussistente il periculum di danno grave e irreparabile, rilevando come in loco insistessero comunque altre insegne pubblicitarie. Tale circostanza è stata valutata come elemento idoneo a escludere l’urgenza di una tutela interinale.

Conseguentemente, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase. Il Collegio ha espressamente rimesso alla trattazione del merito ogni più approfondita valutazione delle questioni dedotte, se del caso anche sotto il profilo dell’eccepita inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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