Ottemperanza per Carta del docente: ordine di esecuzione e astreintes escluse (TAR Puglia n. 157 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario è limitato alla stretta attuazione del giudicato, senza che possa estendersi alla cognizione di domande diverse. Qualora l’Amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento né giustifichi l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità del perdurare dell’inadempimento. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata in ossequio a un consolidato indirizzo di Sezione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani una sentenza che ne dichiarava il diritto a fruire del beneficio economico della Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del relativo bonus.
Ritenendo che l’Amministrazione fosse rimasta inerte, l’interessato proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora per ogni ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione, rammentando che il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ma è circoscritto alla stretta esecuzione del titolo.
Accertato che la sentenza era stata notificata all’Amministrazione con copia conforme in data 15 marzo 2024 e che le era stata riconosciuta valenza di cosa giudicata da apposita certificazione del Tribunale di Trani del 28 ottobre 2024, il TAR ha rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, quale condizione per l’inizio dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro.
Poiché l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né allegato alcuna giustificazione all’inerzia serbata, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, la richiesta è stata riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga anche dopo la scadenza del termine assegnato, valorizzando il comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe. La domanda di condanna alle astreintes è stata invece respinta, in adesione alla giurisprudenza della Sezione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.