Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo adeguamento base d’asta (TAR Campania n. 2857 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per fatti o atti sopravvenuti che soddisfano in via extraprocessuale la pretesa del ricorrente. Quando l’amministrazione, eseguendo l’ordinanza cautelare, provvede all’adeguamento e all’aggiornamento del costo della manodopera posto a base di gara in conformità al rinnovo del CCNL di settore, viene meno l’interesse alla decisione nel merito. In tale ipotesi la declaratoria di improcedibilità non richiede l’opposizione delle controparti costituite e giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio, desumibile anche dalla mancata opposizione alle conclusioni del ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico del settore dei servizi di pulizia, ha impugnato il bando con cui la stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per una convenzione quadro relativa a servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori, destinata alle aziende del servizio sanitario di due Regioni. Il bando ammetteva la partecipazione in forma raggruppata e prevedeva l’identità della compagine in caso di partecipazione a più lotti.
La ricorrente ha articolato tre motivi: l’irragionevolezza della clausola sulla composizione dei raggruppamenti; l’incongruità della base d’asta sotto il profilo dei costi della manodopera, calcolati su tabelle ministeriali non aggiornate all’ultimo rinnovo contrattuale; l’asserito contrasto tra la clausola sulle quote di occupazione giovanile e femminile e la diversa disposizione derogatoria. La questione è giunta al giudice per l’annullamento degli atti di gara.
La Motivazione della Corte
In sede cautelare il Collegio aveva ritenuto sussistente il fumus boni iuris del secondo motivo, rilevando che le tabelle ministeriali utilizzate dalla stazione appaltante non risultavano aggiornate al rinnovo del CCNL di settore intervenuto nel giugno 2025. Il progetto posto a fondamento della base d’asta richiamava il solo codice CNEL riferito al contratto collettivo scaduto, senza considerare il nuovo codice contrattuale.
L’ordinanza aveva peraltro precisato che restava impregiudicato il potere dell’amministrazione di riconsiderare la base d’asta e di adottare gli accorgimenti necessari per tenere conto dei maggiori costi scaturenti dalla più recente contrattazione collettiva.
La stazione appaltante ha dato esecuzione a tale pronuncia adeguando e aggiornando il costo della manodopera con un nuovo provvedimento. La ricorrente ha quindi dichiarato il proprio sopravvenuto difetto di interesse, dapprima con riferimento al primo e al terzo motivo, poi anche per il residuo secondo motivo.
Nessuna delle controparti costituite si è opposta alla conseguente declaratoria di improcedibilità. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più alcun interesse alla decisione nel merito.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando giusti motivi anche nella mancanza di opposizioni alle conclusioni formulate dalla ricorrente.
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Nota della Redazione
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