Irricevibilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato notificato oltre il termine di decadenza (TAR Puglia n. 100 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato ex art. 114 cod. proc. amm. deve essere notificato e depositato nel rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 90 cod. proc. amm., che decorre dalla notificazione della sentenza passata in giudicato. La tardiva notifica del ricorso, seguita da un deposito a distanza di circa un anno e a termine irrimediabilmente spirato, determina la improcedibilità del ricorso, senza che rilevi l’assenza di costituzione dell’amministrazione intimata. L’onere di dimostrare la tempestività dell’azione o di giustificare l’inosservanza dei termini grava sulla parte ricorrente, la quale, se non adempie all’incombente assegnato dal collegio, vede dichiarato improcedibile il ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani una sentenza, dichiarativa del proprio diritto alla ricostruzione di carriera. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la stessa proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’adozione delle misure attuative della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora.

Il ricorso veniva notificato al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale, che non si costituivano in giudizio. All’esito della camera di consiglio, il collegio rilevava d’ufficio una questione preliminare di rito relativa alla tardività dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha rilevato che il ricorso era stato notificato il 7 maggio 2024 e depositato soltanto il 20 marzo 2025, a distanza di quasi un anno e a termine irrimediabilmente spirato. Con ordinanza collegiale, il tribunale ha assegnato alla ricorrente un termine per presentare memorie sulla questione della procedibilità, fissando l’udienza per la prosecuzione del giudizio.

La ricorrente, tuttavia, non ha depositato memorie nel termine assegnato né è comparsa all’udienza camerale del 14 gennaio 2026. Il collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, non essendo stato dimostrato il tempestivo avvio del giudizio ottemperanza né fornita alcuna giustificazione per il ritardo.

La pronuncia conferma il principio secondo cui il giudizio di ottemperanza, pur essendo un mezzo di tutela avanzato, è pur sempre soggetto ai rigidi termini di decadenza previsti dal codice del processo amministrativo, la cui inosservanza non può essere sanata dalla mancata costituzione dell’amministrazione resistente né dalla natura satisfattiva del provvedimento richiesto. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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