Ottemperanza e obbligo della PCM di riesaminare il contrasto ministeriale (TAR Puglia n. 260 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, allorché non esercita funzioni di indirizzo politico ma opera come ordinaria pubblica amministrazione, è soggetta all’obbligo di provvedere e risponde del silenzio serbato. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’illegittimità dell’inerzia, ordina alla Presidenza di riesaminare il contrasto ministeriale ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988, senza che assumano rilievo la natura di atto di alta amministrazione della decisione e l’ampia discrezionalità. L’ordine di riesame resta impregiudicato nel merito, poiché il giudizio concerne solo l’obbligo di provvedere e non l’attribuzione del bene della vita. Il termine per l’adempimento può essere fissato in misura superiore all’ordinario termine di trenta giorni, in ragione delle peculiarità del caso.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal TAR Puglia l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo su un progetto di impianto eolico, unitamente alla presupposta delibera del Consiglio dei Ministri che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988, aveva risolto il contrasto tra i pareri ministeriali.

Dopo la pubblicazione della sentenza, la ricorrente ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di eseguirla, riattivando la valutazione imposta dalla pronuncia. Trascorsi più di trenta giorni senza alcuna iniziativa, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo, se necessario, la determinazione delle modalità esecutive ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità, richiamando il carattere di alta amministrazione dell’atto e la recente giurisprudenza che escludeva qualunque vincolo alla convocazione del Consiglio dei Ministri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso e ne condivide l’impostazione. La giurisprudenza di merito su fattispecie assimilabili ha aderito a un indirizzo coerente con il principio di effettività della tutela, affermando che le censure sull’alta amministrazione sono estranee al thema decidendum quando il ricorso non rivendica il bene della vita ma mira solo all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e all’obbligo di provvedere.

Su queste basi, il TAR osserva che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è depositarla dei poteri di indirizzo politico, ma opera in una varietà di casi come una ordinaria pubblica amministrazione, dovendo assolvere adempimenti non difformi da quelli di ogni altro soggetto pubblico. Il riferimento all’atto di alta amministrazione, quindi, non sottrae la Presidenza all’obbligo di provvedere.

Vertendosi in una ipotesi di mero accertamento dell’illegittimità del silenzio e della consequenziale declaratoria dell’obbligo di provvedere, resta impregiudicato il merito delle scelte che la Presidenza riterrà di adottare. Il giudice ordina alla stessa di eseguire la sentenza nella parte in cui impone di rieditare la valutazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988.

Il termine è fissato in novanta giorni, corrispondente al triplo dell’ordinario termine di trenta giorni di cui all’art. 117 c.p.a., decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il Segretariato generale deve assumere i provvedimenti consequenziali, inserendo la questione all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità del caso e delle incertezze giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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