La rivalutazione dei titoli non entra nel sindacato giurisdizionale (TAR Puglia n. 30 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dei titoli dei candidati, compiuta da una commissione preposta all’esame dei curricula secondo criteri di discrezionalità tecnica, è esente dalle censure del ricorrente qualora si muova in aderenza alle prescrizioni dell’avviso pubblico. Le censure che propongono una rivalutazione dei titoli posseduti dal candidato sono estranee, per i loro profili tecnici e di merito, al perimetro del sindacato giurisdizionale, ove non si rinvengano elementi di incongruenza, illogicità e irragionevolezza. In sede cautelare, il ricorso non appare assistito da elementi di fondatezza e la domanda di sospensione è respinta.
Il Fatto
La ricorrente partecipava a una procedura comparativa, indetta dal Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, per il conferimento di un incarico di esperto in servizi giuridico-amministrativi e legali. All’esito della procedura, la Commissione approvava la graduatoria finale, dichiarando vincitrice un’altra candidata.
La ricorrente impugnava gli atti della procedura e, con motivi aggiunti, anche la successiva approvazione della graduatoria e le schede di valutazione dei titoli, deducendo la mancata attribuzione di punteggi per molti incarichi dichiarati e per l’anzianità di iscrizione all’albo professionale. Chiedeva, inoltre, l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti e la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di valutazione preliminare tipica della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da elementi di fondatezza. La valutazione dei titoli dei candidati, operata dalla Commissione, si è mossa in aderenza alle prescrizioni dell’avviso pubblico, risultando esente dalle censure dedotte dal ricorrente.
Il Tribunale ha precisato che le censure proposte tendono a una rivalutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, operazione che, per i suoi profili tecnici e di merito, è estranea al perimetro del sindacato giurisdizionale.
La scelta della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, non presenta elementi di incongruenza, illogicità o irragionevolezza che possano giustificare l’intervento del giudice amministrativo. In mancanza di tali vizi, la valutazione dei curricula e dei titoli resta riservata all’organo preposto.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati è stata respinta. Il collegio ha altresì compensato le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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