Revoca cautelare non concessa per assenza di mutamento circostanze (TAR Puglia n. 29 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di revoca delle misure cautelari proposta ai sensi dell’art. 58 c.p.a. presuppone un mutamento delle circostanze rilevanti ovvero la deduzione di fatti nuovi sopravvenuti rispetto al momento in cui la misura è stata concessa. Non integra tale presupposto una nota dell’Amministrazione priva di contenuto dispositivo e meramente ricognitiva, che si limiti a prendere atto della volontà della parte controinteressata di rinunciare a una procedura espropriativa, laddove tale volontà e le relative valutazioni fossero già note e siano state già considerate dal Collegio in sede cautelare. L’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca non incide sulla prosecuzione del giudizio di merito, restando confermata l’udienza pubblica già fissata.

Il Fatto

La società controinteressata, titolare dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico, chiedeva la revoca dell’ordinanza cautelare n. 437 del 19 dicembre 2025 con cui il Tribunale aveva parzialmente accolto l’istanza cautelare delle società ricorrenti, disponendo la sospensione della determinazione dirigenziale regionale relativa all’occupazione anticipata d’urgenza dei terreni di loro proprietà.

A sostegno dell’istanza, la controinteressata richiamava una nota della Regione Puglia del 7 gennaio 2026, con la quale l’Amministrazione avrebbe preso atto della volontà della società di rinunciare alla procedura espropriativa per pubblica utilità e alla preordinata occupazione d’urgenza, limitatamente alle particelle di proprietà delle società ricorrenti. La questione giungeva quindi dinanzi al Collegio per la decisione sull’istanza di revoca.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’istanza, rilevando che non si era verificato alcun mutamento delle circostanze idoneo a giustificare la revoca della misura cautelare precedentemente concessa. La nota regionale richiamata dalla controinteressata è stata infatti qualificata come priva di contenuto dispositivo e tale da non introdurre alcun fatto nuovo nel giudizio.

La nota, secondo il Collegio, aveva natura meramente ricognitiva: si limitava a prendere atto della volontà della controinteressata — già conosciuta e valutata in sede cautelare — di rinunciare alla procedura espropriativa per la servitù di passaggio e all’occupazione d’urgenza relativamente a determinate particelle. Ne discende l’assenza del presupposto legale richiesto dall’art. 58 c.p.a., che legittima la revoca solo in presenza di circostanze nuove e rilevanti.

Il Tribunale ha inoltre rilevato, incidentalmente, che il secondo ricorso per motivi aggiunti aveva ampliato l’oggetto del giudizio alla determinazione dirigenziale concernente l’occupazione anticipata d’urgenza e l’occupazione temporanea, con conseguente riconducibilità della controversia ai riti abbreviati di cui all’art. 119, comma 1, lett. f) c.p.a. e la necessaria diversa classificazione del rito anche ai fini della determinazione del contributo unificato.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha respinto la richiesta di revoca, confermato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 26 maggio 2026 e compensato le spese della fase cautelare, disponendo la trasmissione degli atti alla Segreteria per i conseguenti adempimenti relativi al cambio di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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