Improcedibilità per mancata notifica in termine del ricorso per l’esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 98 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato ex art. 114 cod. proc. amm. è soggetto al termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza da eseguire. L’inosservanza del termine, quando la parte non fornisca elementi atti a superare l’eccezione di tardività, determina la improcedibilità del ricorso. Il Collegio, rilevata d’ufficio la possibile decadenza, ha il potere-dovere di assegnare alla parte un termine per memorie sulla questione pregiudiziale; l’omesso adempimento dell’incombente, cui non sia seguita alcuna attività processuale né comparizione all’udienza fissata, comporta la declaratoria di improcedibilità. La pronuncia non dà luogo a statuizione sulle spese, in assenza di parte costituita.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro di Trani che ne aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione del contratto a tempo indeterminato su sede. L’atto introduttivo era stato notificato al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale, ma il deposito era avvenuto a distanza di circa un anno dalla notifica, oltre il termine di decadenza di cui all’art. 114 cod. proc. amm.

All’udienza camerale, nessuno compariva per la ricorrente. Il Collegio, rilevata la possibile decadenza, con ordinanza interlocutoria assegnava alla parte il termine di venti giorni per presentare memorie sulla questione della procedibilità, con contestuale fissazione di nuova udienza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha premesso che, in assenza del difensore all’udienza e dopo il passaggio in decisione della causa, sussistevano seri dubbi sulla procedibilità del ricorso, in quanto l’atto risultava notificato il 7 maggio 2024 e depositato il 20 marzo 2025, a termine ormai irrimediabilmente spirato.

Il Collegio ha quindi esercitato il potere di assegnare alla parte ricorrente un termine di venti giorni per presentare memorie sull’unica questione della tardività, disponendo il rinvio alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026. L’avviso di deposito dell’ordinanza veniva notificato a mezzo PEC in data 21 novembre 2025.

Nel termine assegnato, e sino all’esito dell’udienza camerale del 14 gennaio 2026, alla quale peraltro la ricorrente non compariva, non veniva dato corso all’adempimento disposto. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, senza provvedere sulle spese stante la mancata costituzione delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *