Improcedibile il ricorso sul silenzio per sopravvenuta determinazione comunale (TAR Lombardia n. 952 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, concluda il procedimento con un provvedimento espresso, ancorché di rigetto dell’istanza proposta dal privato. La cessazione della condotta inerte elimina l’oggetto del contendere, restando al ricorrente la facoltà di impugnare l’atto conclusivo del procedimento con autonoma azione. Ai sensi dell’art. 35, lett. c), cod. proc. amm., la sopravvenienza di un provvedimento espresso determina la carenza di interesse alla decisione, non essendo più configurabile alcun obbligo di provvedere in capo all’ente.

Il Fatto

Il Comune, all’esito di procedura di gara, ha affidato a una società la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, con contratto scaduto e canone determinato in misura percentuale sul vincolo ai ricavi. Non essendo stata indetta la gara d’ambito, il gestore uscente ha proseguito la gestione per proroga ex lege, ai sensi dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000.

Con istanza del 2.9.2024 la società ha chiesto l’avvio di un procedimento di rinegoziazione del canone, deducendo la perdita di equilibrio economico della gestione. Decorso il termine di trenta giorni senza conclusione del procedimento, la ricorrente ha adito il Tribunale per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna dell’ente all’avvio delle trattative, con eventuale nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in data 1.10.2025, il Comune ha depositato la determinazione del 23.9.2025 con cui ha rigettato l’istanza della società, non ravvisando i presupposti per la rideterminazione del canone e manifestando, comunque, disponibilità a un ulteriore esame della documentazione.

La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso ha concluso il procedimento attivato dall’istanza, facendo venir meno la lamentata inerzia dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, lett. c), cod. proc. amm., come riconosciuto dalla stessa ricorrente.

Il Tribunale precisa che avverso la determinazione espressa la società potrà eventualmente far valere le proprie doglianze in via autonoma, non essendo più configurabile un obbligo di provvedere. La pronuncia si limita, dunque, a prendere atto del sopravvenuto venir meno dell’oggetto del contendere.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa nella misura della metà, liquidando l’ulteriore metà secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione della novità della questione, con condanna dell’ente al rimborso di euro 2.500,00 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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