Uso temporaneo ex art. 23-quater: necessaria la doppia finalità e durata ragionevole (TAR Puglia n. 57 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 23-quater d.P.R. n. 380/2001, in quanto norma eccezionale e derogatoria, è soggetto a stretta interpretazione. L’uso temporaneo in deroga alle destinazioni dello strumento urbanistico esige il perseguimento contestuale di entrambe le finalità: l’attivazione di processi di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree degradate, recupero di immobili dismessi e, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Non è sufficiente il solo scopo economico. La durata della deroga deve essere effettivamente temporanea e ragionevole, non potendo determinare la sostanziale vanificazione della portata prescrittiva dello strumento urbanistico generale.
Il Fatto
Tre società proprietarie di strutture turistico-ricettive site sul lungomare di Vieste hanno impugnato la delibera con cui il Consiglio comunale aveva approvato, ex art. 23-quater d.P.R. n. 380/2001, la proposta progettuale di una società controinteressata per l’uso temporaneo di una porzione di un complesso commerciale, dichiarandone il pubblico interesse al fine di avviare un’attività di dancing all’aperto. L’area, tipizzata come zona “F1” dal P.R.G., non avrebbe potuto ospitare una discoteca, consentita solo in zona “F3”, salva la deroga concessa per quindici anni.
Le ricorrenti, che avevano già ottenuto in passato pronunce giurisdizionali a tutela della propria attività ricettiva, hanno dedotto la violazione dell’art. 23-quater d.P.R. n. 380/2001 per carenza dei presupposti, assenza di situazioni di degrado e irragionevole durata della deroga. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, il difetto di vicinitas e la carenza di interesse ad agire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione, la vicinitas è stata considerata concetto “elastico e relativo”, da coniugare con la tipologia delle attività esercitate: la collocazione delle strutture ricettive in rapporto a un’attività di dancing all’aperto ne ha radicato la sussistenza. L’interesse al ricorso è stato desunto dalle pregresse pronunce giurisdizionali che avevano accertato l’impatto acustico dell’attività di discoteca su un’area di efficacia ampia, tale da compromettere il sereno soggiorno degli ospiti delle strutture vicine.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso. Richiamata la giurisprudenza (TAR Toscana, Sez. I, 15 novembre 2024, n. 1320), la Corte ha precisato che la locuzione “nel contempo” dell’art. 23-quater richiede che entrambe le finalità — rigenerazione urbana e sviluppo di iniziative economiche — siano contestualmente perseguite. Nel caso di specie, la documentazione fotografica prodotta e la stessa Relazione tecnica allegata all’istanza dimostravano che la porzione di immobile era già in uso, in eccellenti condizioni manutentive, non essendo né dismessa né in via di dismissione, né collocata in un’area urbana degradata: difettava quindi il presupposto del recupero o della valorizzazione.
La Corte ha inoltre ritenuto irragionevole ed eccessiva la durata della deroga concessa per quindici anni, superiore perfino ai termini di efficacia di un piano esecutivo. Tale durata comporterebbe la sostanziale caducazione della portata prescrittiva dello strumento urbanistico, in violazione del principio di ragionevolezza e dell’ordinato governo del territorio. L’uso temporaneo, per essere legittimo, deve presentare i caratteri della straordinarietà e dell’effettiva temporaneità, senza effetti di fatto stabili e prolungati.
Per queste ragioni il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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