Previdenza complementare Forze di polizia: legittimazione sindacale e non dei singoli (TAR Puglia n. 46 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I singoli dipendenti delle Forze di polizia e delle Forze armate non sono titolari di una posizione giuridica tutelabile in ordine all’avvio e alla conclusione delle procedure negoziali finalizzate all’istituzione della previdenza complementare. I tempi e le modalità della negoziazione appartengono in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sicché la legittimazione ad agire per la declaratoria dell’illegittimità del comportamento omissivo dell’amministrazione spetta solo a tali soggetti collettivi. Ne consegue che è inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso del dipendente che agisca per l’accertamento dell’obbligo di attivare le procedure e, correlativamente, è infondata la domanda risarcitoria, non potendo configurarsi un danno per la lesione di una posizione soggettiva non ancora maturata.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa in servizio nell’Arma dei Carabinieri, Ruolo forestale, a seguito dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato disposto dal d.lgs. n. 177 del 2016, hanno adito il TAR per sentir accertare l’illegittimità del comportamento omissivo delle amministrazioni, che non avevano attivato le procedure di negoziazione per l’istituzione della previdenza complementare in loro favore. Chiedevano, inoltre, la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, per il personale del Comparto difesa e sicurezza, il d.lgs. n. 195 del 1995 e l’art. 4 del medesimo decreto, come modificato dal d.lgs. n. 129 del 2000, subordinano l’istituzione della previdenza complementare all’attivazione di una specifica procedura di negoziazione e concertazione, che deve concludersi con un atto autoritativo, consistente in un decreto del Presidente della Repubblica. Tale disciplina, come evidenziato, non ha ancora trovato attuazione.

Richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, il TAR ha escluso la legittimazione ad agire dei singoli dipendenti, osservando che i tempi e le modalità della negoziazione in materia appartengono in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle Forze di polizia ovvero alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. La carenza di legittimazione attiva comporta l’assenza di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile, con la conseguente inammissibilità del ricorso avverso il silenzio e l’improcedibilità di ogni domanda volta a sollecitare l’esercizio del potere negoziale.

Il Collegio ha altresì precisato che le amministrazioni pubbliche competenti sono prive del potere di disciplinare unilateralmente la materia e che il legislatore non ha fissato termini perentori per l’attuazione del regime di previdenza contrattuale. Da tale premessa deriva la palese infondatezza della pretesa risarcitoria, non potendosi configurare la lesione di una posizione soggettiva favorevole che non si è ancora materializzata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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