Incompatibilità urbanistica e diniego P.A.S. biometano: annullato il provvedimento comunale (TAR Puglia n. 38 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi, che non dia conto delle ragioni per cui le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non sono state accolte, è illegittima per violazione del contraddittorio predecisorio: l’amministrazione, ove ritenga le osservazioni non decisive, è tenuta a motivare specificamente il mancato accoglimento, senza poter ripetere apoditticamente i motivi ostativi già formulati. L’annullamento in autotutela del precedente diniego, che ha ripristinato il procedimento, non richiede la completa rinnovazione dell’istruttoria, ma solo il coinvolgimento delle amministrazioni interessate dalle modifiche progettuali, secondo i principi di economicità e non aggravamento. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti a biometano di nuova costruzione, possono essere ubicati in zone agricole senza necessità di variante urbanistica, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387/2003.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, presentava al Comune di Trani un’istanza per l’avvio della Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano mediante digestione anaerobica di matrici agricole. Dopo un primo diniego annullato in autotutela dallo stesso Comune, che aveva riconosciuto un vizio procedimentale, l’amministrazione convocava nuovamente la conferenza di servizi, acquisendo nuovi pareri. Nonostante la società avesse presentato osservazioni endoprocedimentali e un progetto aggiornato, il Comune adottava una determinazione di conclusione negativa della conferenza, confermando il diniego sulla base di un’asserita incompatibilità urbanistica del progetto con l’area agricola.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ravvisando in primo luogo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La comunicazione dei motivi ostativi e la successiva determinazione negativa non avevano fornito un puntuale riscontro alle osservazioni presentate dalla società, che aveva evidenziato come le criticità sollevate fossero superabili e come il parere negativo dell’ufficio urbanistica contrastasse con la decisione di annullare in autotutela il precedente diniego. Secondo il Collegio, l’amministrazione, non ritenendo decisive le osservazioni, avrebbe dovuto motivare specificamente le ragioni dell’immodificabilità della decisione, mentre si era limitata a riproporre gli stessi argomenti, tradendo la ratio di democrazia partecipativa dell’istituto.

Il Tribunale ha inoltre rilevato una evidente contraddittorietà tra l’atto di annullamento in autotutela del precedente diniego e la successiva determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi. L’amministrazione, dopo aver riconosciuto l’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto e la necessità di superare i vizi formali, aveva radicalmente mutato orientamento, determinando una lesione del legittimo affidamento della società.

Ulteriore profilo di illegittimità è stato individuato nella rinnovazione integrale della fase istruttoria. Il Comune, dopo l’annullamento in autotutela, aveva richiesto ex novo il parere di tutti gli enti, anziché limitarsi a coinvolgere solo le amministrazioni interessate dalle modifiche progettuali, in violazione dei principi di economicità e di non aggravamento del procedimento.

Infine, il Collegio ha chiarito che l’impianto progettato è compatibile ex lege con la destinazione agricola dell’area. L’art. 12, comma 7, del D.lgs. n. 387/2003, come confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, stabilisce che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole, senza necessità di variante urbanistica. Il diniego fondato sull’incompatibilità urbanistica è pertanto illegittimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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