Revoca porto d’armi e legge sulla caccia: nessun rapporto di specialità col TULPS (TAR Puglia n. 1500 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le misure restrittive in materia di armi previste dal R.D. n. 773/1931 (TULPS) e la sanzione accessoria della sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui all’art. 32 della legge n. 157/1992 attengono a settori diversi e perseguono finalità tra loro non sovrapponibili: la prima tutela la sicurezza e l’ordine pubblici, la seconda la fauna selvatica. Non sussiste, pertanto, alcun rapporto di specialità tra le due discipline, tale da far ritenere la sanzione “speciale” ostativa all’esercizio del potere amministrativo “generale”. Il potere interdittivo del Prefetto e del Questore ha natura ampiamente discrezionale e funzione preventivo-cautelare, non sanzionatoria, ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o sproporzione. Anche comportamenti meramente preparatori, come imbracciare un’arma pronta all’uso nel corso di una battuta di caccia in periodo di divieto, sono sintomatici della propensione a violare le regole e incrinano il grado di affidabilità richiesto per la detenzione e l’uso delle armi, a prescindere dall’effettivo sparo.
Il Fatto
Un cacciatore, deferito in stato di libertà per aver preso parte a una battuta di caccia ai cinghiali in periodo di divieto generale ex art. 30, comma 1, lett. a), della legge n. 157/1992, senza avere la prescritta autorizzazione in deroga, riceveva dal Prefetto il decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS. Successivamente, il Questore revocava la licenza di porto di fucile per uso caccia. Nel frattempo, il procedimento penale si concludeva con l’ammissione all’oblazione ex art. 162-bis cod. pen., disposta dal G.I.P., con conseguente estinzione del reato.
Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo l’insussistenza di un rapporto di specialità tra la normativa sulla caccia e il TULPS, il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità per essere stata applicata la revoca in luogo della sospensione prevista dall’art. 32 della legge n. 157/1992.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia disattende in primo luogo la censura basata sul preteso rapporto di specialità tra la legge n. 157/1992 e il TULPS. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8233), il Collegio osserva che la sanzione accessoria della sospensione della licenza, vincolata alla condanna penale, ha natura e funzione diverse rispetto alla revoca disposta dalle autorità di pubblica sicurezza, che è atto discrezionale a finalità preventiva. I due complessi normativi sono autonomi e perseguono interessi distinti: la sicurezza e l’ordine pubblici, da un lato; la protezione della fauna selvatica, dall’altro. La legge n. 157/1992, infatti, mira a rafforzare e non a indebolire tale protezione.
Quanto al difetto di istruttoria, il Collegio rileva che dal verbale di sommarie informazioni emerge la partecipazione concreta del ricorrente alla battuta di caccia vietata: egli stesso aveva dichiarato di aver imbracciato la carabina pronta all’uso, pur senza sparare. Tale condotta, secondo il TAR, è di per sé sintomatica della propensione a violare le regole e incrina il grado di affidabilità richiesto. L’aver esploso o meno un colpo non è elemento decisivo: anche i comportamenti preparatori rilevano ai fini del giudizio di inaffidabilità.
Il Collegio esclude inoltre la violazione del principio di proporzionalità. La valutazione del Questore, che ha condotto alla revoca ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 39, comma 4, TULPS, ha reso non applicabile la sospensione prevista dall’art. 32 della legge n. 157/1992. Il potere interdittivo ha funzione preventivo-cautelare e non sanzionatoria, sicché il provvedimento è sindacabile solo per manifesta illogicità o sproporzione, non ravvisabili nel caso di specie. La giurisprudenza richiamata conferma la legittimità della revoca quando intenda scongiurare fenomeni di bracconaggio, essendo sufficiente la perdita del grado di affidabilità.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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