Ottemperanza al giudicato formatosi su decreto ingiuntivo e accertamento del residuo credito (TAR Lazio n. 13935 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al titolo esecutivo, non solo alla sorte capitale ma anche agli interessi e alle spese come liquidati nel titolo stesso. I pagamenti parziali effettuati dall’Amministrazione successivamente alla formazione del giudicato non valgono a elidere l’obbligo di completa ottemperanza, ove residui una differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto secondo il titolo. La costituzione in giudizio con memoria di forma non esonera l’Amministrazione dall’onere di produrre la documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti, gravando su di essa l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato. In caso di inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione, ponendo i relativi compensi a carico di quest’ultima.
Il Fatto
Il ricorrente agiva dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’integrale ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 4925/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento dell’importo di euro 35.714,28 per indennità integrativa speciale relativa a servizio prestato all’estero, oltre interessi e spese.
L’Amministrazione aveva provveduto solo parzialmente, corrispondendo in data 25.02.2026 la somma di euro 24.433,74 a titolo di sorte capitale e in data 30.12.2025 la somma di euro 7.222,01 a titolo di interessi, mentre residuava una differenza rispettivamente di euro 11.280,54 e di euro 2.241,37 (più interessi sino al soddisfo) che il ricorrente chiedeva fosse riconosciuta e pagata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che l’Amministrazione, costituitasi con memoria di forma, non aveva prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, nonostante l’onere probatorio in tal senso derivante dall’art. 46 c.p.a. e richiama precedenti giurisprudenziali in materia di dovere di produzione documentale nel giudizio di ottemperanza.
La domanda viene ritenuta fondata: il pagamento parziale della sorte capitale e degli interessi non integra l’adempimento integrale dell’obbligo scaturente dal titolo esecutivo, residuando importi ancora dovuti che l’Amministrazione è tenuta a corrispondere. Il Collegio accerta la sussistenza del diritto del ricorrente al saldo del residuo, oltre a interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo, secondo le modalità previste dal titolo stesso.
Quanto alle spese successive alla sentenza nel giudizio di ottemperanza, il Tribunale chiarisce che sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e agli atti accessori, in quanto trovano titolo nel provvedimento giudiziale, e non anche per le attività di assistenza stragiudiziale.
Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e ordina al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di mancata o inesatta esecuzione, un commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale del Personale, del Bilancio e dei Servizi Strumentali del Ministero dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega, ponendone i compensi a carico dell’Amministrazione e disponendo la trasmissione di una relazione alla Procura della Corte dei Conti per la verifica di eventuali profili di responsabilità amministrativa.
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Nota della Redazione
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