Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della Carta docente (TAR Toscana n. 1406 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione del giudicato. Accertata la persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con termine per l’adempimento e ulteriore termine per l’intervento del commissario. La nomina anticipata del commissario risponde alla funzione di effettività della tutela e non richiede la previa verifica di un nuovo inadempimento. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione rimasta inerte.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente per l’importo complessivo liquidato, oltre interessi o rivalutazione.
Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero, che non aveva provveduto nel termine di legge. Il ricorrente ha quindi chiesto il pagamento degli interessi e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risultava che la sentenza ottemperanda, emessa dal giudice del lavoro, era stata notificata al Ministero presso la sede reale l’11 marzo 2024 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il titolo era inoltre passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non risultava dagli atti che la sentenza fosse stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di dare esecuzione al giudicato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, corrispondendo al ricorrente la somma liquidata.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, curando gli adempimenti necessari all’esecuzione e il pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi precedenti analoghi. Il Tribunale ha così accolto il ricorso, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.