Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta revoca del diniego e rinnovo della concessione (TAR Puglia n. 1142 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione, esercitando il potere di autotutela, revochi il provvedimento impugnato e adotti un nuovo atto che soddisfi integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente. In tal caso, il giudice non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza delle censure originariamente dedotte, restando assorbita ogni questione relativa alla legittimità dell’atto ritirato. La sopravvenienza favorevole rende superfluo l’esame del ricorso, poiché l’interesse alla decisione di merito viene meno per effetto del conseguimento del bene della vita richiesto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui la Regione Puglia aveva comunicato il rigetto dell’istanza di rinnovo della concessione di un terreno pinetato, sito in località Alimini del Comune di Otranto, da adibire a spazio giochi per bambini. L’atto di diniego era stato preceduto dal relativo preavviso di rigetto. Nel corso del giudizio, l’amministrazione regionale, all’esito di un’ulteriore attività istruttoria, adottava un nuovo provvedimento dirigenziale con il quale disponeva la revoca del diniego impugnato e, contestualmente, il rinnovo della concessione in favore dell’operatore già presente sul predio, valorizzando ragioni di continuità dell’affidamento e di tutela del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’evoluzione della vicenda amministrativa, segnata dalla revoca in autotutela del provvedimento gravato e dal successivo accoglimento dell’istanza di rinnovo, aveva determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio. Tale circostanza, unitamente alla considerazione per cui l’atto sopravvenuto incideva direttamente sull’oggetto della controversia, ha indotto il giudice a ritenere venuta meno la necessità di una pronuncia di merito sulle censure dedotte.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata pertanto adottata ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non essendo ravvisabile alcun residuo interesse del ricorrente alla decisione. Il Collegio ha precisato che il nuovo provvedimento, lungi dal configurarsi come mera riedizione del potere, aveva integralmente rimosso l’originario atto di diniego e attribuito all’interessato l’utilità richiesta.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la particolarità delle valutazioni connesse alla vicenda e l’andamento procedimentale che aveva condotto all’esito favorevole. La pronuncia assume rilievo in quanto conferma che, quando l’amministrazione ritiri tempestivamente l’atto impugnato e riconosca la pretesa del privato, il giudizio amministrativo si conclude con una declaratoria processuale che non entra nel merito della legittimità dell’atto originario, evitando un inutile dispendio di attività giurisdizionale.
Nota della Redazione
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