STRALCIO DI UNA POSIZIONE SU 49 NELLE PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO (TAR Lazio n. 12459 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione per merito straordinario non postula necessariamente l’esposizione del funzionario a un grave pericolo di vita, essendo tale circostanza solo una delle fattispecie alternative previste dall’art. 74 del d.P.R. n. 335/1982 rispetto al conseguimento di eccezionali risultati in attività attinenti ai compiti d’istituto. I criteri di massima adottati ai sensi dell’art. 75-bis del medesimo decreto costituiscono atto generale di autovincolo per l’amministrazione, la cui violazione integra un vulnus al principio di imparzialità. L’organo collegiale può discostarsi dalla proposta del Questore, ma, ove accolga pressoché integralmente le proposte per posizioni omogenee e ne stralci una sola, è tenuto a un obbligo di motivazione rafforzata, che evidenzi le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla ricostruzione dell’autorità proponente.
Il Fatto
Una vice questore della Polizia di Stato, impiegata in un’operazione internazionale di contrasto al terrorismo conclusasi con quattordici arresti, veniva proposta dal Questore per la promozione per meriti straordinari alla qualifica superiore. Il Consiglio per le ricompense accoglieva tutte le proposte presentate, ad eccezione di quella riguardante la ricorrente, alla quale veniva concesso esclusivamente un encomio solenne, ritenendo che l’attività di direzione e coordinamento info-investigativo rientrasse nei compiti connessi alla qualifica e all’incarico ricoperto. La Commissione per la progressione in carriera aderiva successivamente al parere negativo, non riscontrando elementi di eccezionale rilevanza.
La funzionaria, promossa nel frattempo primo dirigente per via ordinaria, impugnava gli atti del procedimento deducendo disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei criteri di massima adottati dall’amministrazione. Il Tribunale, con ordinanza, disponeva un approfondimento istruttorio, all’esito del quale l’amministrazione depositava gli atti del procedimento e una memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 74 del d.P.R. n. 335/1982 subordina la promozione per merito straordinario al conseguimento di eccezionali risultati ovvero all’aver corso grave pericolo di vita, chiarendo che la disgiuntiva “ovvero” rende le due fattispecie alternative e non cumulative. I criteri di massima di cui all’art. 75-bis del medesimo decreto, adottati con la circolare del Capo della Polizia, confermano l’autonomia della fattispecie del conseguimento di risultati eccezionali e la sua compatibilità con l’inerenza dell’attività ai compiti d’istituto, valorizzando la rilevanza dell’attività investigativa, la durata delle indagini, le tecniche utilizzate, i rischi connessi e l’assunzione di responsabilità.
Il Tribunale ha quindi rilevato come la motivazione del diniego non risulti persuasiva. L’organo collegiale ben può discostarsi dalla proposta del Questore, che ha un potere di impulso non conformativo, ma l’accoglimento integrale delle proposte per quarantotto funzionari coinvolti nel medesimo tipo di servizio e l’esclusione di una sola posizione impone un obbligo di motivazione rafforzata. Lo stralcio di una posizione su quarantanove, accomunate da elementi di comunanza, assume valenza derogatoria che esige una spiegazione esauriente, tanto più quando il diretto superiore e il principale collaboratore della funzionaria esclusa, coinvolti nella medesima operazione, abbiano ottenuto il beneficio.
La Corte ha giudicato meramente apparente la motivazione fondata sulla riconducibilità dell’attività alla qualifica e all’incarico ricoperto, in quanto nulla dice sugli aspetti che differenzierebbero la posizione esclusa da quelle valorizzate ai fini premiali. Ha inoltre ravvisato la violazione dei criteri di massima, non evincendosi dai pareri impugnati se e in quale misura gli stessi abbiano orientato i giudizi formulati. L’autovincolo derivante da tali criteri costituisce limite al successivo esercizio della discrezionalità, a tutela del principio di imparzialità. Quanto alla disparità di trattamento rispetto ai funzionari di altra questura, il Collegio ha attribuito ai relativi elementi valore indiziario dell’illegittimità, non adeguatamente superato dalla difesa erariale.
Il ricorso è stato accolto limitatamente all’annullamento degli atti impugnati, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sulla proposta, a partire dal parere del Consiglio per le ricompense, da emendare dai vizi rilevati. La domanda di ricostruzione della carriera e di pagamento degli arretrati è stata respinta, residuando ulteriori spazi di intervento discrezionale dell’amministrazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.