Sospensione cautelare del provvedimento di annullamento della SCIA agrituristica per la tutela dei rapporti di lavoro (TAR Puglia n. 456 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la tutela della prosecuzione di un’attività agrituristica legittimamente avviata deve essere accordata in via prioritaria, onde assicurare la conservazione dei rapporti di lavoro in corso. L’interesse del privato alla continuità occupazionale e alla salvaguardia dei livelli produttivi dell’impresa può, pertanto, prevalere sull’interesse pubblico alla immediata inibizione dell’attività conseguente all’annullamento di una SCIA, allorché il provvedimento repressivo degli abusi edilizi determini, di fatto, il licenziamento dei dipendenti. La sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è disposta in funzione della tutela anticipatoria delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, ferma la successiva trattazione nel merito della controversia.
Il Fatto
Il proprietario di un compendio immobiliare destinato ad attività agrituristica impugnava, chiedendone la sospensione, la nota con cui il Comune aveva annullato la SCIA presentata per l’apertura dell’attività e aveva disposto l’inibizione immediata dell’esercizio agrituristico, in ragione dell’utilizzo di opere abusive realizzate in mancanza del titolo edilizio.
Nel ricorso cautelare, il ricorrente rappresentava che l’azienda agrituristica occupava attualmente 34 dipendenti e che la chiusura dell’attività, conseguente all’esecuzione del provvedimento, ne avrebbe determinato l’inevitabile e immediato licenziamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda di sospensione presentata in via incidentale ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., soffermandosi sulla ponderazione degli interessi contrapposti, tipica del giudizio cautelare.
Il Collegio ha rilevato che la vicenda coinvolge non soltanto l’interesse imprenditoriale del ricorrente, ma anche e soprattutto la sorte dei rapporti di lavoro facenti capo all’azienda agrituristica, i quali sarebbero irreversibilmente compromessi dall’esecuzione immediata del provvedimento di annullamento.
Proprio in ragione della rilevanza della continuità occupazionale, il Tribunale ha ritenuto di dover accordare prioritaria tutela alla prosecuzione dell’attività agrituristica, onde assicurare la conservazione dei rapporti di lavoro in corso. Tale esigenza è stata considerata prevalente, in sede di bilanciamento cautelare, rispetto all’interesse pubblico alla immediata inibizione di un’attività svolta mediante l’utilizzo di opere abusive.
Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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