La natura precaria delle opere esclude la sanatoria e legittima il permesso di costruire (TAR Puglia n. 450 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. è apprezzabile quando l’atto impugnato incida su opere precarie e amovibili, la cui natura sia già stata accertata con sentenza passata in giudicato, essendo esse funzionali alla fruibilità di un’area portuale in concessione. In tale evenienza, l’istanza di permesso di costruire non può essere dichiarata improcedibile sulla base di rilievi che non considerino la circostanza che le opere non siano da edificare ex novo, ma già realizzate sulla scorta di una precedente CILA, i cui effetti siano stati confermati dall’annullamento del provvedimento inibitorio. La natura, il contenuto e gli effetti di una successiva comunicazione dell’amministrazione, che si assuma satisfattiva dell’interesse cautelare, devono essere chiari e intellegibili, non potendosi ritenere superati gli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato in presenza di documenti perplessi e contraddittori.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione per la gestione di un porto turistico, presentava al Comune un’istanza di permesso di costruire per il posizionamento di strutture precarie e amovibili, necessarie a garantire i servizi minimi per la fruizione dell’approdo durante l’esecuzione di alcuni lavori previsti dal rapporto concessorio.
Il Comune, con provvedimento del 23 giugno 2026, dichiarava l’improcedibilità dell’istanza, ritenendo le opere illegittime. Avverso tale atto la società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione degli effetti. Con decreto presidenziale del 3 luglio 2026 veniva accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie; alla camera di consiglio del 29 luglio 2026 l’amministrazione si costituiva depositando una comunicazione del 2 luglio 2026, con cui assumeva posizione sulle vicende sopravvenute, e la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora, evidenziando come l’amministrazione, sia con l’atto impugnato sia con la documentazione successiva, avesse sostenuto l’illegittimità di opere il cui posizionamento è indispensabile per garantire l’operatività del porto all’utenza nelle more del completamento dei lavori.
Quanto al fumus bonis iuris, il Tribunale ha rilevato, nei limiti della sommaria cognitio propria della fase cautelare, che la natura precaria delle opere era già stata accertata con sentenza n. 937/2026 del medesimo TAR. I rilievi comunali circa la necessità di attivare un procedimento di sanatoria sono apparsi, prima facie, non coerenti con le peculiarità della vicenda: le opere non sono da realizzare ex novo, ma risultano già presenti, essendo state edificate sulla base di una precedente CILA, i cui effetti sono stati confermati a seguito dell’annullamento, con la citata sentenza, del provvedimento inibitorio adottato dal Comune. L’istanza di permesso di costruire era stata formalizzata proprio nella pendenza di quel giudizio.
Con riguardo alla comunicazione del 2 luglio 2026, prodotta dalla difesa comunale, il Collegio ne ha rilevato la natura perplessa e non chiaramente intellegibile: in essa il Comune, dopo aver affermato che le opere avrebbero dovuto ritenersi legittime alla luce della sentenza n. 973/2025, sosteneva al contempo la necessità di un accertamento di compatibilità paesaggistica e qualificava il provvedimento impugnato come mera comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Tale contraddittorietà ha indotto il Tribunale a ritenere non superati gli effetti pregiudizievoli dell’atto gravato, accogliendo l’istanza cautelare e sospendendo l’efficacia del provvedimento comunale. Le spese di fase sono state poste a carico dell’amministrazione, in ragione della soccombenza e della condotta processuale ambigua tenuta dal Comune. Il merito del ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 10 febbraio 2027.
Nota della Redazione
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