Abuso edilizio: sospesa l’acquisizione al patrimonio comunale se manca la notifica dell’ordine di demolizione all’erede (TAR Puglia n. 441 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, la procedura di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e la conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria presuppongono la corretta notificazione dell’ordine di demolizione al proprietario dell’epoca e, in caso di suo decesso, agli eredi, quali successori a titolo universale nella posizione giuridica soggettiva. L’erede, per poter essere legittimamente assoggettato alle conseguenze sanzionatorie dell’inottemperanza, deve essere posto nelle condizioni di conoscere l’ingiunzione e di adempiervi. La mancata notifica dell’ordinanza di demolizione nei confronti dell’erede determina il difetto del presupposto per l’adozione e per la conferma del provvedimento di acquisizione, con conseguente illegittimità dell’atto e necessità di sospenderne l’efficacia in sede cautelare.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere abusive a carico dei comproprietari di un immobile. A seguito del decesso di uno dei comproprietari, il Comune, non avendo ricevuto riscontro, adottava un provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale e di irrogazione della sanzione pecuniaria, notificandolo solo a uno dei soggetti interessati. Successivamente, per estendere la notifica all’erede del comproprietario deceduto, il Comune emanava un’ordinanza di integrazione e rinnovazione parziale del precedente provvedimento. Avverso tale ultimo atto, i proprietari proponevano ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nel valutare la domanda cautelare, richiama il contenuto di una precedente ordinanza cautelare n. 29/2026, resa dalla Seconda Sezione dello stesso Tribunale in un ricorso connesso. Con tale precedente provvedimento era già stata disposta la sospensione dell’efficacia della prima ordinanza comunale di acquisizione, proprio in ragione della mancata notifica della presupposta ordinanza di demolizione nei confronti del comproprietario deceduto e, comunque, del suo erede.

Il Collegio rileva che, allo stato degli atti, continua a mancare la notificazione dell’ordine di demolizione nei confronti dell’erede del comproprietario. Tale omissione assume rilievo dirimente, poiché priva il soggetto interessato della possibilità di conoscere l’ingiunzione e, conseguentemente, di adempiervi spontaneamente. L’erede, infatti, è subentrato nella posizione giuridica del de cuius e non può essere sanzionato per un’inottemperanza che non ha avuto l’opportunità di evitare.

Il Tribunale ritiene, pertanto, che le medesime ragioni che avevano condotto alla sospensione del primo provvedimento debbano estendersi anche all’ordinanza impugnata in questa sede, la quale, confermando l’acquisizione e la sanzione, risulta affetta dal medesimo vizio. La carenza del presupposto notificatorio rende, quindi, il provvedimento di conferma illegittimo e meritevole di tutela cautelare.

Sulla base di tali considerazioni, il TAR accoglie l’istanza e dispone la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale, infine, compensa le spese della fase cautelare e rimette al Presidente la valutazione circa l’eventuale assegnazione del ricorso alla Sezione competente per la trattazione del giudizio connesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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