Revoca del D.A.SPO. per sopravvenuta archiviazione penale (TAR Puglia n. 1135 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, deve essere annullato qualora, a seguito dell’archiviazione del procedimento penale che ne costituiva il presupposto, non permangano elementi di fatto certi circa il coinvolgimento del destinatario in condotte violente o intimidatorie. L’autorità di pubblica sicurezza, nel valutare l’istanza di revoca, non è condizionata dall’esito del processo penale, potendo la misura essere mantenuta anche in assenza di una condanna, ma deve comunque fondare il proprio diniego su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare l’inequivoca e consapevole partecipazione del singolo alla condotta del gruppo.
Il Fatto
Due soggetti, destinatari di altrettanti provvedimenti di D.A.SPO. della durata di cinque anni emessi dal Questore di Taranto, impugnavano i successivi provvedimenti di rigetto delle istanze di revoca presentate ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989. A sostegno delle istanze, i ricorrenti deducevano la sopravvenuta archiviazione del procedimento penale che aveva dato origine alle misure, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Taranto per l’infondatezza della notizia di reato relativa a lesioni occorse a un tifoso a seguito di episodi di violenza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, aveva già accolto l’istanza cautelare, disponendo il riesame delle istanze di revoca da parte della Questura. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva ottemperato al remand, limitandosi a sospendere gli effetti dei provvedimenti solo in data successiva, senza procedere a un nuovo riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, confermando le argomentazioni già espresse in sede cautelare, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 e al difetto di motivazione. La norma prevede che il divieto di accesso sia modificato o revocato qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato come le archiviazioni intervenute avessero fatto venire meno i presupposti fondanti i D.A.SPO. impugnati. Il G.I.P. aveva escluso la possibilità di ascrivere ai ricorrenti la responsabilità per le lesioni, non avendo la vittima presentato querela e non emergendo l’uso di un’arma. Inoltre, i giudici avevano negato la convalida degli obblighi di comparizione imposti ai due soggetti.
Pur richiamando il consolidato orientamento secondo cui il D.A.SPO. può essere mantenuto anche in assenza di una condanna penale, in quanto la condotta può essere comunque sintomatica di pericolosità per l’ordine pubblico, il Collegio ha escluso l’applicabilità di tale principio al caso concreto. Dai provvedimenti impugnati non emergevano infatti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare l’inequivoca e consapevole partecipazione dei ricorrenti alle condotte violente e intimidatorie poste in essere da tifosi di diversa fede calcistica.
Il Tribunale ha infine censurato il comportamento dell’Amministrazione, che non aveva fornito elementi per una diversa ricostruzione dei fatti né aveva ottemperato al riesame disposto in sede cautelare. Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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