Diniego di rinnovo dei pareri idrogeologici e inefficacia del titolo edilizio per insistenza su cordone dunale (TAR Puglia n. 1130 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo dei pareri idrogeologici rilasciati per opere temporanee è subordinato alla permanenza delle condizioni originarie e incontra il limite del divieto assoluto di interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera. L’accertamento dell’insistenza delle strutture su un cordone dunale legittima il diniego di rinnovo del parere e, in via conseguenziale, la declaratoria di inefficacia del permesso di costruire espressamente condizionato alla validità del presupposto parere idrogeologico. L’annullamento giurisdizionale della clausola di stagionalità apposta al titolo edilizio non incide sulla durata del parere idrogeologico, che continua a conformare la posizione del privato. Il regolamento regionale e il PPTR operano in parallelo, avendo finalità di tutela distinte, sicché la disciplina più restrittiva del primo non è illegittima per contrasto con il secondo.

Il Fatto

La società ricorrente, gestrice di uno stabilimento balneare, aveva ottenuto dalla Regione Puglia quattro pareri favorevoli sul vincolo idrogeologico tra il 2015 e il 2017, tutti con efficacia quinquennale e senza rinnovo automatico. Con istanza del 30.6.2022 la società chiedeva il rinnovo dei pareri, ma la Regione, all’esito del contraddittorio procedimentale, denegava l’istanza rilevando che le strutture ricadevano all’interno di un cordone dunale, in violazione dell’art. 29 del regolamento regionale n. 9/2015. Il Comune, preso atto del parere negativo, comunicava alla ricorrente l’inefficacia del permesso di costruire n. 55/2016 e l’improcedibilità delle successive istanze edilizie. La società impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure, valorizzando il carattere vincolato dei provvedimenti impugnati in forza del divieto assoluto di cui all’art. 29 del regolamento regionale n. 9/2015, a mente del quale è rigorosamente vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera. L’accertamento dell’insistenza delle strutture su un cordone dunale ha pertanto determinato legittimamente il diniego di rinnovo dei pareri e il conseguente travolgimento dei titoli edilizi rilasciati in forza degli stessi. Il Collegio ha escluso rilevanza alla circostanza che una precedente sentenza del TAR avesse annullato la clausola di stagionalità apposta ai titoli, poiché quella statuizione non aveva riguardato i pareri idrogeologici e il relativo termine di durata.

Quanto alla contestata insussistenza del cordone dunale, la Corte ha dato rilievo alle risultanze dello studio geomorfologico dell’Autorità di bacino recepito nella cartografia del PPTR e ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 171/2023, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato i dinieghi di mantenimento annuale delle strutture, acclarando la presenza del cordone dunale e l’incidenza delle opere sul contesto paesaggistico. Le valutazioni contrarie della ricorrente sono state ritenute prive di elementi univoci atti a confutare l’istruttoria regionale, che aveva altresì correttamente escluso la conferenza degli studi prodotti dalla società. Il Collegio ha poi respinto la doglianza relativa al contrasto tra il regolamento regionale e il PPTR, precisando che i due sistemi normativi operano in parallelo, avendo finalità di tutela distinte e non sovrapponibili.

Infine, il TAR ha giudicato legittima la declaratoria di inefficacia del permesso di costruire n. 55/2016, espressamente condizionato alle prescrizioni del presupposto parere idrogeologico del 2016, il quale escludeva ogni rinnovo automatico. Il mancato rinnovo del parere ha quindi giustificato la declaratoria di inefficacia del titolo e, in via immediatamente conseguenziale, l’improcedibilità delle successive istanze edilizie, siccome presupponenti il titolo inefficace. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati rigettati, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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