Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel giudizio di impugnazione di un’ordinanza di sgombero (TAR Puglia n. 1122 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa, resa nel corso del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, accertata la ritualità della dichiarazione e l’assenza di opposizione delle altre parti costituite, pronuncia una declaratoria di improcedibilità che definisce il giudizio nel merito. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della peculiarità della fattispecie e della risalenza della controversia, senza necessità di una soccombenza virtuale.

Il Fatto

Una società aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Gallipoli aveva disposto lo sgombero di un terreno acquisito al patrimonio comunale, chiedendo anche misure cautelari. Nel corso del giudizio, la società ricorrente aveva depositato una dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare. Successivamente, con atto depositato il 22 giugno 2026, il difensore della ricorrente aveva dichiarato che, in ragione della risalenza temporale del ricorso introduttivo e dello specifico oggetto della domanda, la società non aveva più interesse alla decisione della causa, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, rilevando che l’amministrazione comunale, ritualmente costituita in giudizio, non aveva opposto nulla rispetto alla predetta dichiarazione. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 25 giugno 2026.

Il giudice amministrativo ha ritenuto che, in conformità alla richiesta della ricorrente, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità consegue, nel sistema del processo amministrativo, alla cessazione della situazione soggettiva che legittimava la proposizione del ricorso e che costituisce l’oggetto della tutela richiesta.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale tra le parti, valorizzando la peculiarità della fattispecie e la risalenza della controversia. Tale scelta si fonda sulla considerazione che l’esito del giudizio non dipende da una valutazione di merito delle rispettive posizioni e che le circostanze concrete rendono equo non addossare gli oneri processuali a nessuna delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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