Silenzio della Questura sulla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale (TAR Lombardia n. 1295 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo giuridico di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. L’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 impone di provvedere anche quando l’istanza appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, con motivazione in forma semplificata. Il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990 per i procedimenti in materia di immigrazione non è applicabile in via immediata e incondizionata, né la sua operatività può essere subordinata all’emanazione di disposizioni regolamentari. Sussistono pertanto i presupposti dell’azione avverso il silenzio di cui agli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso in Italia nel 2014 e ha ottenuto dalla competente Commissione territoriale il riconoscimento della protezione umanitaria, poi rinnovata con la dicitura protezione speciale. Nel febbraio 2024 ha avviato le pratiche per la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, avendo maturato conoscenza della lingua italiana e svolgendo attività lavorativa presso diverse imprese. L’appuntamento gli è stato fissato per l’agosto 2024, con conseguente permanenza sul territorio priva di titolo idoneo.
Nel settembre 2024 il difensore ha trasmesso alla Questura, con la documentazione necessaria, una diffida alla conversione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023, reiterata nell’ottobre successivo. Non essendo pervenuto alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio della P.A. ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo la violazione della legge n. 241/1990. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto del silenzio, rilevando che con le modifiche del 2005 e la previsione di termini certi di conclusione del procedimento il comportamento omissivo dell’Amministrazione è configurabile come silenzio significativo di non accoglimento dell’istanza. Resta ferma la natura di giurisdizione di legittimità del giudizio sul silenzio, che in via di principio conduce alla declaratoria dell’obbligo di provvedere, restando estranea una anticipata delibazione del merito.
Il Tribunale osserva che la cognizione del giudice amministrativo può estendersi alla fondatezza dell’istanza solo nei casi di manifesta fondatezza o di manifesta infondatezza. Nella specie non ricorrono i presupposti per imporre all’Amministrazione il contenuto del provvedimento, con la conseguenza che la cognizione resta limitata all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia.
Nel merito, il mancato riscontro alla domanda di conversione risulta contrario al dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il Collegio evidenzia che i titoli per protezione internazionale già rilasciati e in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della novella sono sottratti alle conseguenze della disposta abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998 e possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro ove ne sussistano i presupposti.
Il Tribunale esclude l’applicabilità del termine di centottanta giorni di cui all’ultimo periodo dell’art. 2, comma 4, nella lettura data dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3578/2022, secondo cui la norma, nei procedimenti in materia di cittadinanza e immigrazione, non subordina la propria applicazione a condizioni procedurali espresse. La condotta dell’Amministrazione contrasta inoltre con i principi di buon andamento e con l’obbligo di provvedere, anche con motivazione semplificata, persino nelle ipotesi di istanza inaccoglibile.
Accolto il ricorso, la Questura dovrà adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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