Trasferimento ex lege 104/1992 dei militari tra esigenze organizzative e diritto all’assistenza (TAR Puglia n. 1125 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea del lavoratore dipendente ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, nel contesto dei rapporti di lavoro pubblico non privatizzati, implica l’esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, connotato dal necessario bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti. Nell’ordinamento militare, l’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010 si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa generale, richiedendo, oltre al contemperamento con le esigenze organizzative, che presso la sede richiesta vi sia una collocazione compatibile per ruolo e grado con lo stato del militare. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni non può spingersi oltre i canoni della palese illogicità, sproporzionalità e contraddittorietà della decisione assunta.

Il Fatto

Il ricorrente, finanziere scelto della Guardia di Finanza, era stato immesso nei ruoli dell’Amministrazione con sede di titolarità presso il Comando di Pantelleria, ma era attualmente assegnato al Comando Provinciale di Taranto in forza di un provvedimento ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 per assistere i figli minori. Con istanza del 4.9.2024, il militare aveva chiesto il trasferimento temporaneo ai sensi della legge n. 104/1992 per assistere il fratello, riconosciuto disabile grave, referente unico, essendo la moglie di quest’ultimo trasferitasi all’estero e dovendo il fratello occuparsi anche della figlia minore, anch’essa affetta da gravissima disabilità.

L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con provvedimento dell’11.7.2025, motivando con esigenze organizzative, carenza di organico nella sede di Pantelleria ed esubero di personale a Taranto, nonché per la mancata dimostrazione dell’impossibilità di assistenza da parte di altri familiari. Avverso tale diniego il militare proponeva ricorso, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 e mancata ponderazione degli interessi contrapposti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure articolate. Il Collegio ha preliminarmente inquadrato l’istituto dell’assegnazione temporanea ex legge n. 104/1992 nel quadro del lavoro pubblico non privatizzato, evidenziando come esso richieda l’equo contemperamento con l’interesse pubblico e l’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Amministrazione. In particolare, per il personale militare, l’art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010 costituisce previsione speciale che richiede non solo il bilanciamento con le esigenze organizzative ma anche la verifica di una collocazione compatibile per ruolo e grado presso la sede di destinazione, per un proficuo utilizzo del dipendente.

Il giudice ha quindi richiamato la giurisprudenza secondo cui l’inciso “ove possibile” contenuto nell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 impone la sussistenza della disponibilità nella dotazione organica della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del richiedente. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di palese illogicità, sproporzionalità e contraddittorietà della decisione.

Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ha ritenuto il diniego congruamente motivato, emergendo dall’atto impugnato la puntuale indicazione delle circostanze ostative: la situazione organica del Comando di Pantelleria, con rilevante disavanzo di effettivi e compiti istituzionali implementati per l’operatività dell’hotspot, l’esubero di personale nella sede di Taranto, e la situazione di potenziale incompatibilità ambientale derivante dall’attività professionale della cognata del ricorrente, nel luogo di domicilio del disabile.

Il Collegio ha infine valorizzato l’avvenuta considerazione, da parte dell’Amministrazione, dell’esigenza assistenziale del disabile, avuto riguardo alla presenza di altri familiari nel luogo di domicilio, quali i genitori conviventi e la moglie del militare, per la quale solo in sede processuale era stata prodotta un’autodichiarazione sui propri impegni. Secondo il giudice, le ragioni di opportunità connesse alla possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali possono legittimamente fondare il diniego, nel quadro del necessario contemperamento degli interessi coinvolti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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