Esclusione dal concorso per perdita del requisito rimessa all’Amministrazione (TAR Lazio n. 1763 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’esclusione da un concorso interno conseguente alla perdita, successiva all’espletamento delle prove, di un requisito di partecipazione che l’Amministrazione abbia ritenuto di dover conservare sino all’avvio del corso di formazione, quando tale perdita sia dipesa da una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e non dal candidato. L’art. 2-bis della legge n. 241/1990 impone di distinguere le modifiche della condizione di impiego riconducibili al candidato da quelle rimesse alla volontà discrezionale dell’Autorità. La revoca dell’incarico, adottata nella legittima potestà organizzativa, non può assurgere a causa di esclusione a prove già espletate, con l’effetto di modificarne ex post gli esiti. La misura cautelare che ammette con riserva il candidato alla prosecuzione della procedura va interpretata nel senso di consentirne la partecipazione anche al corso di formazione, con le conseguenze previste in caso di superamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso interno, per titoli ed esami, a 80 posti per l’ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per i 6 posti con specializzazione operatori, incarico Tecnico del Genio/Artificiere. È stato poi escluso dalla procedura per non aver conservato, fino all’avvio del corso, l’incarico di fuciliere richiesto dal bando. La perdita dell’incarico era dipesa da una diversa assegnazione operativa disposta dal Comando di afferenza dopo lo svolgimento delle prove.

Con ordinanza n. 856/2024 il TAR ha ammesso il ricorrente con riserva alla continuazione della procedura. Il Ministero, con decreto del 6 maggio 2024, lo ha incluso nella graduatoria degli idonei ma escluso da quella dei vincitori: di qui i primi motivi aggiunti e il decreto presidenziale monocratico n. 2127/2024, che lo ha ammesso con riserva e in soprannumero alla frequenza del corso. Superato il corso, il Ministero con decreto del 30 gennaio 2025 ha nominato sergenti i frequentatori escludendo ancora il ricorrente, subordinando i suoi effetti alla definizione del contenzioso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondati ricorso e motivi aggiunti, muovendo dalla censura di violazione dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990 e dei principi di buona fede, lealtà e correttezza procedimentale, corollari dei canoni di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

Il requisito contestato era posseduto al momento della presentazione della domanda. La sua perdita non è imputabile al candidato, ma a una decisione di diversa assegnazione assunta dal Comando. L’Amministrazione ha quindi malgovernato la disposizione concorsuale che prescriveva, a pena di esclusione, la conservazione del requisito sino all’inizio del corso, estendendola a qualità legate alla condizione di impiego.

Il punto centrale è la distinzione tra modifiche intervenute per scelta del candidato e modifiche dipendenti dalla volontà discrezionale dell’Autorità. Solo le prime possono giustificare l’esclusione. La privazione dell’incarico, decisa nell’esercizio della potestà organizzativa, non poteva diventare causa di esclusione a prove già espletate, alterando ex post gli esiti della selezione.

È parimenti condivisibile la censura sull’interpretazione della misura cautelare. Le ordinanze n. 856/2024 e n. 3514/2024 vanno lette nel senso che le ragioni del ricorrente andavano tutelate con l’ammissione con riserva e in soprannumero alla frequenza del 27° corso, con ogni conseguenza prevista in caso di superamento. La tesi ministeriale, che limitava l’efficacia dell’ordinanza alla sola fase di valutazione preliminare, restringe indebitamente la portata del provvedimento cautelare.

Alla luce del positivo risultato conseguito nel corso, i gravami sono accolti e gli atti impugnati annullati nei limiti dell’interesse. Spettano al ricorrente, definitivamente e pleno jure, la nomina a sergente, l’immissione nel ruolo e ogni altra utilità già conseguita dai colleghi del medesimo corso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 4000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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