Revoca autorizzazione occupazione suolo pubblico sospesa in bilanciamento con interesse alla prosecuzione dell’attività commerciale (TAR Puglia n. 411 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., ai fini della sospensione dell’efficacia di un provvedimento di revoca di un’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, il giudice deve operare un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla rimozione della difformità edilizia e l’interesse del privato alla prosecuzione dell’attività commerciale. La prevalenza di quest’ultimo può essere riconosciuta quando la difformità non risulti adeguatamente precisata dall’Amministrazione e appaia non particolarmente rilevante, potendo la stessa Amministrazione disporre la conformazione dell’occupazione a quanto effettivamente autorizzato. La sussistenza di censure che necessitano di approfondimento in sede di merito e l’opportunità di pervenire alla decisione re adhuc integra giustificano l’accoglimento dell’istanza cautelare.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di un’autorizzazione per l’occupazione permanente di suolo pubblico, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva revocato il titolo, ordinando la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento si basava su un accertamento tecnico che aveva rilevato una difformità tra l’occupazione realizzata e quanto autorizzato. I ricorrenti, deducendo la violazione dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, chiedevano la sospensione dell’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel valutare la domanda cautelare, ha ritenuto che le censure proposte necessitino di un adeguato approfondimento in sede di merito, non potendo essere compiutamente vagliate nella presente fase. Tale circostanza ha condotto il Collegio a non pronunciarsi in via sommaria sulla fondatezza del ricorso, ma a procedere alla comparazione dei contrapposti interessi.

Nel bilanciamento, il Collegio ha ritenuto prevalente l’interesse alla prosecuzione dell’attività commerciale svolta dai ricorrenti. A sostegno di tale valutazione, ha considerato che la difformità edilizia contestata dall’Amministrazione non risulta adeguatamente precisata e che, dalla descrizione fornita da parte ricorrente, appare comunque non particolarmente rilevante.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato la possibilità per l’Amministrazione comunale di adottare un provvedimento meno afflittivo, disponendo che parte ricorrente conformi l’occupazione a quanto effettivamente autorizzato.

In ragione di tali considerazioni, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e fissando l’udienza pubblica di merito. Ha altresì compensato le spese della fase cautelare, disponendo l’oscuramento delle generalità delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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