Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e titoli edilizi precari (TAR Puglia n. 1085 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso proposto avverso i provvedimenti con cui il Comune ha esercitato il potere inibitorio su una SCIA volta a comunicare il rimontaggio di strutture stagionali a valere su titoli edilizi precari. Il difetto di interesse ricorre quando gli effetti dei provvedimenti impugnati si sono esauriti nella stagione balneare di riferimento, atteso che i titoli precari impongono, per ciascun anno, una nuova comunicazione soggetta al vaglio dell’amministrazione. Esso ricorre altresì quando i presupposti giuridico-fattuali dell’agire comunale, consistenti nell’insussistenza di validi titoli edilizi, risultino superati dalla sopravvenuta pronuncia giurisdizionale di annullamento dei provvedimenti di decadenza e ritiro in autotutela dei titoli medesimi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di concessioni per l’esercizio di attività di chiosco-bar e posa di ombrelloni e sdraio su area privata detenuta in locazione, presentava una SCIA volta a comunicare l’avvio delle attività di rimontaggio delle opere stagionali, in forza dei titoli edilizi precedentemente rilasciati dal Comune. L’amministrazione interveniva in via inibitoria, adottando una serie di provvedimenti che impedivano l’esecuzione dei lavori e, successivamente, annullando la stessa segnalazione e rigettando l’istanza di autorizzazione all’uso del manufatto. Avverso tali atti il ricorrente proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento.

Nelle more del giudizio, il Comune aveva disposto la decadenza e il ritiro in autotutela dei titoli edilizi rilasciati in favore del ricorrente; provvedimenti impugnati dall’interessato dinanzi al Consiglio di Stato. La trattazione del merito veniva pertanto rinviata in attesa dell’esito di quel giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, dando seguito all’avviso reso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. La declaratoria si fonda su una duplice considerazione.

In primo luogo, gli effetti dei provvedimenti impugnati, comunque già sospesi dalla tutela cautelare accordata, si erano esauriti nella stagione balneare 2025. I titoli edilizi posseduti dal ricorrente avevano infatti carattere precario e imponevano, per ciascun anno, il rimontaggio delle strutture e il riavvio dell’attività previa nuova comunicazione soggetta al vaglio dell’amministrazione: venuta meno la stagione di riferimento, alcuna utilità poteva derivare all’interessato dalla decisione nel merito.

In secondo luogo, risultavano superati i presupposti giuridico-fattuali dell’agire comunale. I provvedimenti inibitori erano stati adottati sul presupposto dell’insussistenza di validi titoli edilizi; tale presupposto era tuttavia caduto per effetto della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 4875 del 17 giugno 2026, che aveva annullato i provvedimenti di decadenza e ritiro in autotutela. La cessazione della materia del contendere, sotto il profilo della sopravvenuta carenza di interesse, imponeva pertanto la declaratoria di improcedibilità.

La natura formale della decisione, dovuta a vicende sopravvenute all’introduzione del giudizio, ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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