Punteggio tecnico numerico e soglia di sbarramento: esclusione legittima e interesse alla riedizione della gara (TAR Puglia n. 1084 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell’offerta costituisce di per sé motivazione sufficiente, a condizione che i criteri secondo i quali la commissione deve esprimere la valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati nella lex specialis. La valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, salvo che sia affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza. Il concorrente legittimamente escluso dalla gara per mancato superamento della soglia di sbarramento è soggetto estraneo alla procedura e non vanta interesse strumentale alla riedizione della gara, non potendo contestare la legittimità degli atti di gara nemmeno sotto il profilo della mancanza dei criteri ambientali minimi.

Il Fatto

Un consorzio e una società, in raggruppamento temporaneo di imprese, hanno impugnato l’esclusione dalla procedura aperta indetta dalla ASL per l’affidamento del servizio di logistica dei magazzini e movimentazione del materiale. Entrambi i partecipanti alla gara sono stati esclusi per non aver superato la soglia di sbarramento prevista dal disciplinare. Il raggruppamento ricorrente ha contestato la valutazione dell’offerta tecnica, la mancata previsione nella lex specialis dei criteri ambientali minimi e di elementi premiali per la parità di genere, la lentezza della procedura oltre il termine di validità delle offerte e l’omessa pubblicazione dei verbali di gara e dei curricula dei commissari, chiedendo anche il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato la struttura del disciplinare di gara, che declinava il criterio “Processi di esecuzione del servizio” in quattro sub-criteri analitici e prevedeva una griglia di coefficienti progressivi da 0 a 1 con corrispondenti giudizi sintetici. Tale articolazione ha indotto il Collegio a ritenere la valutazione adeguatamente motivata dal solo punteggio numerico, in quanto espressione di criteri chiari e dettagliati. Le censure delle ricorrenti, incentrate sulla pregressa gestione del servizio e sulla mole documentale dell’offerta, sono state giudicate eccentriche rispetto al sindacato di ragionevolezza riservato al giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della commissione.

Quanto alla mancata previsione dei CAM e degli elementi premiali di parità di genere, il Collegio ha dichiarato le censure inammissibili, richiamando il principio per cui il concorrente legittimamente escluso, non avendo conseguito l’aggiudicazione per un valutazione negativa della propria offerta e non per l’illegittimità degli atti di gara, è privo dell’interesse strumentale alla riedizione della procedura. Tale interesse presuppone la valida partecipazione alla gara con posizionamento in graduatoria.

Le ulteriori doglianze relative alla durata della procedura e alla omessa pubblicazione di verbali e curricula sono state ritenute infondate, non inficiando il risultato finale della gara, essenzialmente correlato al mancato superamento della soglia di sbarramento. La legittimità del provvedimento impugnato ha infine escluso ogni profilo di responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, essendo l’esito della procedura imputabile alla circostanza che entrambe le concorrenti non hanno superato la soglia e i tempi della gara giustificati dalle complesse attività di soccorso istruttorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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