L’AGCOM può confermare i canoni dei kit TDM e reverse senza violare l’orientamento al costo efficiente (TAR Lazio n. 13375 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni tariffarie delle Autorità indipendenti costituiscono espressione di elevata discrezionalità tecnica, il cui sindacato giurisdizionale non può trasmodare in un giudizio sostitutivo, dovendosi arrestare a un controllo di ragionevolezza e attendibilità volto a intercettare esclusivamente profili di macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. In un modello di regolazione orientato al costo efficiente, la conferma dei canoni per i kit di interconnessione TDM è legittima quando il costo totale si riduce proporzionalmente alla contrazione dei volumi, mantenendo stabile il costo unitario. La valorizzazione congiunta delle tecnologie TDM e IP per la tariffa dei kit reverse è conforme al principio di neutralità tecnologica, mentre il benchmark europeo, caratterizzato da asimmetrie metodologiche e alta dispersione dei dati, non costituisce elemento dirimente per contestare la congruità del prezzo.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, per gli anni 2019-2020, l’offerta di riferimento di Telecom Italia per i servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica fissa. La controversia verteva sulla legittimità dei corrispettivi stabiliti per i kit di interconnessione TDM e per i kit reverse, servizi accessori che l’operatore incumbent deve offrire ai gestori concorrenti.
La ricorrente lamentava la sovrastima dei prezzi, deducendo la violazione del principio di orientamento al costo effettivo ed efficiente, il mancato ammortamento degli apparati in dismissione, la mancata considerazione del benchmark europeo e l’irragionevolezza dello scostamento rispetto ai dati continentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando preliminarmente la sentenza della stessa Sezione n. 12318 del 2026, resa su un ricorso della medesima società avverso la delibera per l’annualità 2018. In quel giudizio era stata disposta una verificazione che aveva concluso per la correttezza dei criteri e del metodo applicato dall’Autorità, in particolare del modello top-down su base CORE, ritenuto conforme ai principi di efficienza. Il Collegio ha ritenuto gli esiti di tale verificazione pienamente utilizzabili nel giudizio attuale, in ragione dell’identità dei profili tecnici e della continuità metodologica tra le delibere impugnate, respingendo l’eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla ricorrente.
In merito alla contestazione sulla mancata riduzione del canone per i kit TDM, la verificazione ha accertato che la stabilità del costo unitario deriva dalla proporzionale riduzione del costo totale al diminuire dei kit attivi. La censura è stata inoltre disattesa perché la contabilità CORE dell’incumbent è fondata su un approccio analitico con regole stringenti su vita utile e piani di ammortamento, sicché le assunzioni della ricorrente sul grado di ammortamento degli apparati non giustificano uno scostamento dai costi effettivi certificati. Il rischio di disincentivo alla migrazione verso la tecnologia IP è stato escluso in ragione del meccanismo della migrazione amministrativa, idoneo a tutelare gli operatori alternativi.
Quanto al benchmark europeo, la Corte ha ritenuto le analisi comparative inconferenti, poiché basate su una mera comparazione nominale che prescinde dalla natura dei servizi. La verificazione ha evidenziato l’elevata dispersione dei dati raccolti, tale da rendere il benchmark poco significativo, e ha ritenuto il richiamo alla tariffa belga, pur non sufficiente come parametro vincolante, un legittimo elemento di riscontro della compatibilità della tariffa italiana. La sopravvenienza della tariffa unica massima di terminazione eurounitaria è stata infine giudicata irrilevante, operando essa pro futuro e senza effetti retroattivi sui costi storicamente sostenuti.
Le censure relative ai kit reverse sono state parimenti respinte: la determinazione di una tariffa unica è coerente con il principio di neutralità tecnologica, e la considerazione esclusiva dei costi IP avrebbe creato un disincentivo alla migrazione, ribaltando sull’incumbent i costi delle vecchie tecnologie. Corretta è risultata anche l’esclusione dei costi e volumi della rete mobile, poiché l’incumbent non sostiene costi esterni per la terminazione su tale rete, nonché l’inclusione dei costi commerciali, i cui rischi di duplicazione sono risultati mitigati. Il Collegio ha infine escluso la sovrastima del costo dei kit reverse, risultando il valore della contabilità incluso nel range ritenuto plausibile dai verificatori.
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Nota della Redazione
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