Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per integrale pagamento (TAR Puglia n. 1022 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, documentato dall’amministrazione e riconosciuto dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse sostanziale ancora azionabile dinanzi al giudice dell’ottemperanza. La declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde da una formale rinuncia al ricorso e consegue alla definitiva soddisfazione della pretesa fatta valere, con conseguente compensazione delle spese di lite ove richiesta concordemente dalle parti.

Il Fatto

La vicenda origina da una sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, pubblicata il 29 aprile 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti a determinate somme a carico del Ministero della Salute. Rimasto privo di effettiva esecuzione, il provvedimento giurisdizionale è divenuto irrevocabile per mancata impugnazione. Sul presupposto dell’inerzia dell’amministrazione, i ricorrenti hanno pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, chiedendo l’adozione delle misure necessarie a garantire l’integrale esecuzione delle statuizioni del giudice civile.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato come il Ministero della Salute, costituitosi in giudizio, avesse depositato in data 1 luglio 2026 la documentazione attestante l’avvenuta disposizione dei pagamenti dovuti. A tale adempimento ha fatto seguito la dichiarazione depositata dai ricorrenti in data 6 luglio 2026, con la quale gli stessi hanno espressamente dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute, con contestuale richiesta di compensazione delle spese del giudizio.

Il Collegio, valutata la documentazione versata in atti, ha ritenuto provata l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato tramite il giudizio di ottemperanza. In tale contesto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. costituisce l’esito processuale coerente con il venir meno dell’interesse alla decisione, non residuando alcuna utilità ulteriore conseguibile con la prosecuzione del giudizio.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in conformità alla richiesta congiunta delle parti, valorizzando la circostanza che l’esito del giudizio è dipeso dall’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva, con l’obbligo per l’autorità amministrativa di darvi seguito, e il collegio ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle parti e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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