Riesame cautelare e attività commerciale sospesa per mancata AUA (TAR Puglia n. 372 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare che dispone la sospensione dell’attività commerciale, in pendenza dei procedimenti amministrativi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per la verifica della SCIA antincendio, deve considerare le esigenze cautelari dell’impresa mediante un riesame del provvedimento, una volta acquisiti gli esiti delle procedure in corso. Il giudice amministrativo, in sede cautelare, può disporre che l’Amministrazione provveda con sollecitudine a riaprire il procedimento, valutando la documentazione sopravvenuta e concludendolo con un nuovo provvedimento espresso, congruamente motivato, senza che da tale pronuncia derivi automaticamente la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione per una media struttura di vendita non alimentare, impugnava due ordinanze comunali. Con la prima, del 27/05/2026, il Comune ordinava la sospensione immediata dell’attività, ritenuta carente della documentazione obbligatoria, in particolare dell’AUA di cui al DPR 59/2013 e della conclusione positiva della procedura relativa alla SCIA antincendio ex art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151. Con la seconda ordinanza del 10/06/2026, il Comune disponeva la chiusura immediata dell’attività e dichiarava la decadenza degli effetti dell’autorizzazione commerciale, in quanto l’attività risultava carente dei medesimi requisiti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, valutata la documentazione prodotta dalla ricorrente, rilevava che i provvedimenti impugnati erano stati adottati in pendenza dei procedimenti amministrativi finalizzati all’ottenimento dell’AUA e alla presentazione della SCIA antincendio. In tale contesto, il Collegio riteneva che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate non già disponendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti, ma attraverso un riesame degli stessi da parte dell’Amministrazione.

La Corte disponeva, pertanto, che il Comune provvedesse con sollecitudine a riaprire il procedimento, acquisendo gli esiti della domanda di AUA avanzata in data 19/05/2026 e verificando l’adeguamento alle prescrizioni formulate dal Comando dei Vigili del fuoco con il parere di conformità del 26/06/2026. Il nuovo provvedimento avrebbe dovuto essere espresso e congruamente motivato, con possibilità di conferma del provvedimento impugnato in caso di esito negativo delle verifiche.

Il Collegio precisava che da tale pronuncia non derivava alcuna sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, fissando l’udienza camerale per la verifica dell’esito del remand al 23/09/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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