L’ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario sulle carte docenti (TAR Puglia n. 992 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione e per i suoi funzionari. L’azione ottemperanza nei confronti della PA debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nell’ipotesi di persistente inadempimento, il giudice amministrativo nomina fin d’ora un commissario ad acta, senza diritto a compenso se trattasi di dipendente dell’amministrazione debitrice. La domanda di fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando la relativa applicazione appaia manifestamente iniqua, atteso l’esborso di pubblico denaro che ne deriverebbe.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1158/2024, aveva accolto la domanda del docente e riconosciuto il suo diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti.

Nonostante il giudicato e la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la regolarità formale della procedura: risultavano osservati il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata all’amministrazione il 19.5.2024 e decorsi infruttuosamente i centoventi giorni.

Il Collegio ha altresì verificato la sussistenza della valenza di cosa giudicata della sentenza del giudice del lavoro, come risultante dall’apposita certificazione, e ha constatato che il Ministero, costituitosi, non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo di esecuzione del giudicato.

Conseguentemente, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia, nominando fin d’ora il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso.

Il TAR ha invece respinto la domanda di fissazione delle astreintes, ritenendola manifestamente iniqua nella specie e richiamando l’opportunità di un uso prudente dell’istituto, che nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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