Ottemperanza alle spese e penalità di mora con effetto retroattivo (TAR Lombardia n. 552 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la statuizione sulle spese di lite contenuta in una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo accerta la persistente inerzia dell’amministrazione decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e la condanna all’adempimento entro un termine perentorio. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va quantificata in chiave immediatamente punitiva, ma bilanciata con la funzione sollecitatoria: essa opera con decorrenza retroattiva dalla data di deposito della sentenza di ottemperanza ove il termine assegnato sia superato, così creando la certezza del costo dell’inerzia. La nomina del commissario ad acta resta subordinata alla necessità di sostituzione dell’amministrazione, risultando sufficiente, allo stato, il meccanismo sollecitatorio della penalità.

Il Fatto

I ricorrenti, procuratori antistatari del ricorrente vittorioso in un precedente giudizio, hanno agito ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza della sentenza del TAR Brescia, Seconda Sezione, n. 169 del 27 febbraio 2023, come emendata con decreto collegiale n. 502 del 12 giugno 2023, nella parte in cui condannava il Ministero dell’Interno a rifondere loro l’importo di € 1.500,00 a titolo di spese legali.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 25 ottobre 2023 unitamente al decreto di correzione, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di segreteria. Era altresì decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’amministrazione era rimasta inerte. I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna all’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare il perfezionamento del giudicato sulla sentenza azionata, attestato dalla certificazione di segreteria prodotta in atti. Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 25 ottobre 2023, coerente con la previsione dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Il Ministero si era costituito con atto di mero stile, senza contestare i presupposti della domanda né documentare alcuna attività esecutiva. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla statuizione sulle spese processuali, con gli ulteriori oneri di legge maturati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Sul petitum relativo al commissario ad acta, il Collegio ha ritenuto non necessaria, allo stato, la nomina, giudicando sufficiente il meccanismo sollecitatorio garantito dalla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come già disposto in relazione a fattispecie analoghe.

Il passaggio centrale riguarda la quantificazione della penalità. Secondo l’orientamento della Sezione, essa non deve essere immediatamente punitiva, dovendosi bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria: l’ottemperanza ha maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se si introduce un incentivo a evitare una penalizzazione economica certa. A tal fine occorre creare la certezza del diritto sul costo dell’inerzia e assegnare un termine con effetto liberatorio, applicando però retroattivamente la sanzione economica in caso di superamento del termine.

In applicazione di tale criterio, il Collegio ha fissato in € 30,00 per ogni giorno di ritardo l’importo dovuto dal Ministero in caso di mancata ottemperanza nel termine, con decorrenza retroattiva dalla data di deposito della sentenza e fino all’adempimento. Il medesimo importo, onnicomprensivo, è stato previsto, con identica decorrenza, per l’ipotesi di mancata rifusione delle spese di lite e del contributo unificato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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