Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Puglia n. 969 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata espressamente dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione della parte di venir meno dell’interesse alla decisione della causa costituisce presupposto processuale idoneo a definire il giudizio con decisione di rito, senza che occorra l’accertamento nel merito delle domande proposte. La natura formale della decisione di improcedibilità giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, una serie di provvedimenti del Comune di Gallipoli, tra cui la Determinazione Dirigenziale n. 107 del 18 gennaio 2021 e la Determinazione Dirigenziale n. 1501 del 21 agosto 2017, concernenti la procedura di valutazione e comparazione posta a base dell’atto lesivo. Il ricorso era stato proposto anche nei confronti delle società e dei soggetti controinteressati, alcuni dei quali non si erano costituiti in giudizio.

Si erano costituiti il Comune di Gallipoli, la società Totem Arts S.r.l. e la controinteressata, contestando la fondatezza delle censure avversarie.

La Motivazione della Corte

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 25 giugno 2026, la causa è stata trattenuta in decisione. Con atto depositato in data 8 giugno 2026, la società ricorrente aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, espressa dalla parte che ha promosso il giudizio, configura un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio ha rilevato che la manifestazione di volontà della parte ricorrente di non coltivare più il ricorso rende la domanda priva di oggetto, non essendo necessario procedere all’esame nel merito delle censure dedotte avverso i provvedimenti impugnati. La definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità costituisce l’esito processuale conforme al principio per cui l’azione proposta deve essere mantenuta viva dall’interesse alla sua definizione favorevole.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, ritenendo che la natura formale della decisione, intervenuta su iniziativa della stessa parte ricorrente, giustifichi l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite, senza alcuna condanna al pagamento in favore delle controparti che si erano difese nel giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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