Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 964 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla decisione, resa dalla parte ricorrente, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura formale della pronuncia, che non entra nel merito delle censure dedotte, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.6.2021, con la quale il Commissario ad acta aveva adottato il Piano Comunale delle Coste, comprensivo del rapporto ambientale VAS, della Sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza, nonché le relative norme tecniche di attuazione. L’atto introduttivo era diretto altresì avverso il provvedimento di proroga della concessione demaniale n. 3 del 31.12.2020, nella parte in cui faceva salvo il potere di revoca o decadenza della concessione in caso di intervenute disposizioni pianificatorie dell’autorità comunale, e contro ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

Il Comune di Manduria si era costituito in giudizio per resistere al ricorso, mentre la Regione Puglia e il controinteressato non si erano costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla società ricorrente in data 25.5.2026, con la quale la stessa ha espressamente affermato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, intervenuta prima della trattazione del merito, ha comportato il venir meno dell’interesse strumentale alla pronuncia giurisdizionale sulle domande proposte.

Il TAR ha pertanto rilevato che, a seguito della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte, non restava che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità concreta per la ricorrente nella definizione del giudizio nel merito.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la natura formale della decisione che non ha richiesto alcuna disamina delle questioni sostanziali sollevate con il ricorso, sicché non sussistevano i presupposti per un integrale accollamento delle spese a carico di una delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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