Nulla osta al lavoro subordinato: necessaria asseverazione completa con data certa (TAR Puglia n. 351 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’asseverazione del consulente del lavoro iscritto all’Albo di cui alla l. n. 12/1979, richiesta a corredo dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato, non costituisce una mera rappresentazione riepilogativa di dati altrimenti verificabili dall’Amministrazione, ma implica un’attività di tipo sintetico-valutativo che deve tenere conto di parametri di giudizio complessi, quali la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato e il numero dei dipendenti del datore di lavoro. Ne consegue che l’assenza di una regolare e completa asseverazione, nonché l’assenza di una data certa di sottoscrizione dell’atto, legittimano l’Amministrazione a dichiarare l’istanza inammissibile per carenza documentale, senza che tale determinazione possa essere sindacata in sede cautelare per difetto di fumus boni iuris.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento di archiviazione adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Taranto, limitatamente alla parte in cui disponeva l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato relativa al lavoratore, con motivazione “Istanza irricevibile: Carenza documentale”.
L’atto era stato adottato senza essere comunicato agli interessati. Il ricorrente contestava altresì la successiva nota con cui l’Amministrazione aveva affermato che l’asseverazione priva di data di sottoscrizione sarebbe carente di un elemento essenziale dell’atto ai sensi della l. n. 241/1990, nonché il diniego implicito formatosi sull’istanza di riesame. Con il ricorso veniva chiesta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto il ricorso infondato a un sommario esame proprio della fase incidentale. L’assenza di una regolare e completa asseverazione di un consulente del lavoro iscritto all’Albo di cui alla l. n. 12/1979 è stata considerata legittimo e doveroso motivo di inammissibilità dell’istanza.
La pronuncia valorizza la natura dell’asseverazione richiesta al professionista: essa non si traduce in una mera rappresentazione riepilogativa di dati altrimenti verificabili dall’Amministrazione, ma implica un’attività di tipo sintetico-valutativo che deve tenere conto di parametri di giudizio articolati e complessi, come la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato e il numero dei dipendenti dello specifico datore di lavoro.
Su tale presupposto, il Tribunale ha ritenuto necessaria la presenza di una data certa sull’asseverazione prodotta, la cui mancanza giustifica la declaratoria di inammissibilità dell’istanza per carenza documentale. A sostegno di tale conclusione vengono richiamati i precedenti del Consiglio di Stato n. 6781/2024 e n. 1556/2025.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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