Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso avverso il silenzio sulla VIA (TAR Puglia n. 915 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), e dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., consegue alla manifestazione di volontà della parte ricorrente, ritualmente notificata alle controparti costituite entro il termine di legge e non opposta. L’atto di rinuncia non necessita di accettazione quando le parti intimate non abbiano interesse alla prosecuzione del processo. La pronuncia di estinzione non richiede l’esame del merito della controversia, né l’accertamento della fondatezza della pretesa azionata, e comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla è dovuto nei confronti delle parti non costituite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalle altre amministrazioni sull’istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto agri-voltaico. Il ricorso era volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava, in data 19.02.2026, copia dell’atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato alle amministrazioni intimate in data 13.02.2026. Il Ministero dell’Ambiente si era costituito con mero atto di rito, mentre il Ministero della Cultura non si era costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della volontà manifestata dalla parte ricorrente, rilevando come la rinuncia, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., non richieda accettazione quando le parti non abbiano interesse alla prosecuzione del processo. Nel caso di specie, la notifica dell’atto di rinuncia era avvenuta entro il termine fissato dalla norma, e le controparti non avevano manifestato opposizione.

Il Tribunale ha quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ravvisando i presupposti di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. La pronuncia di estinzione ha carattere processuale e non implica alcuna valutazione nel merito della controversia.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti costituite, in considerazione della mera costituzione in rito del Ministero dell’Ambiente, nulla disponendo nei confronti del Ministero della Cultura, non costituito. La pronuncia è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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