Ottemperanza per la Carta docente: il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 903 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. è lo strumento per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione. Decorso inutilmente il termine assegnato per adempiere, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro una sentenza che ne dichiara il diritto al beneficio economico della c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a garantirne la fruizione mediante accredito sulla carta stessa, con le stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato.

Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua notifica all’Amministrazione munita di formula esecutiva, il Ministero non ha provveduto a darvi esecuzione. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il TAR dichiara il ricorso fondato, rilevando come il giudizio di ottemperanza sia esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il Collegio precisa che tale azione è limitata alla stretta esecuzione del giudicato ed è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la diversità ontologica delle due azioni.

Il Collegio verifica la regolarità in rito del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, c.p.a. e il rispetto di quanto previsto dall’art. 114, secondo comma, c.p.a., attesa la comprovata valenza di cosa giudicata della pronuncia, certificata dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro. Sussiste altresì il requisito di cui all’art. 14, primo comma, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, essendo decorsi infruttuosamente i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione.

Poiché il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale, il TAR lo condanna a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia di ottemperanza.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il MIM, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi sessanta giorni ad adottare gli atti necessari. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.

Il TAR respinge invece la domanda di fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua: pur essendo generiche le espressioni legislative, l’istituto richiede un uso prudente, anche perché nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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