L’ammonimento per stalking richiede l’attualità della condotta ai fini della sua legittimità (TAR Puglia n. 902 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione del provvedimento di ammonimento di cui all’art. 8 del d.l. n. 11/2009 presuppone, quale parametro di legittimità, l’attualità della condotta persecutoria: elementi fattuali risalenti nel tempo sono inidonei a supportare una misura avente funzione cautelare rispetto a una situazione di pericolo caratterizzata da immediatezza. L’Amministrazione deve svolgere indagini adeguate, non potendo fondare la misura soltanto sulla versione dei fatti del denunciante. La motivazione deve dare conto dell’esistenza di plurimi elementi indiziari concreti e attuali, secondo una logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico, che convergano nel qualificare la condotta come minacciosa o vessatoria. La mera presenza fisica a distanza, senza pressioni o violenze, finalizzata a vedere da lontano il minore, non integra gli estremi di un comportamento vessatorio o persecutorio.
Il Fatto
Il ricorrente, padre di una donna sposata con l’uomo che ha presentato l’istanza di ammonimento, impugnava il provvedimento con cui il Questore lo aveva ammonito ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, nonché il silenzio rigetto della Prefettura sul ricorso gerarchico. La vicenda traeva origine da una conflittualità familiare risalente al 2019, caratterizzata da contrasti tra il ricorrente, la moglie e il figlio da un lato e la figlia dall’altro. Il genero lo aveva denunciato per molestie, ma il procedimento penale era stato archiviato.
L’istanza di ammonimento, presentata nel settembre 2024, si fondava su condotte che l’Amministrazione collocava nel periodo tra il 2020 e l’attualità, ma l’unico episodio recente contestato era la presenza fisica del ricorrente, a debita distanza, nei pressi della scuola della nipotina per vederla all’uscita.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama i principi costanti in materia: l’ammonimento è un provvedimento discrezionale di natura preventiva e dissuasiva che non richiede la prova piena del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., ma la sussistenza di elementi indiziari da cui desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato e molesto, idoneo a ingenerare stato di ansia o paura nella vittima.
Il Collegio evidenzia, tuttavia, che gli elementi fattuali posti a fondamento del provvedimento risultano temporalmente collocati in epoca non prossima, principalmente tra il 2020 e il 2022. Il processo verbale non contiene elementi concreti e attuali a carico del ricorrente: l’unico episodio del 2024 consiste nella mera presenza fisica da lontano, senza pressioni o violenze, nei pressi della scuola frequentata dalla nipotina. Tale condotta non appare manifestare un concreto e incisivo comportamento vessatorio o persecutorio.
La documentazione versata in atti evidenzia una conflittualità reciproca e simmetrica che coinvolgeva l’intero nucleo familiare, dalla quale non emerge un’asimmetria tale da individuare una reale vittima. La stessa circostanza dell’archiviazione del procedimento penale, con decreto del G.I.P. del Tribunale di Lecce, conferma il quadro di una reciproca conflittualità. Il giudice amministrativo ricorda che la misura non può essere fondata soltanto sulla versione dei fatti di chi la richiede: l’autorità di polizia deve svolgere indagini adeguate, dando conto in motivazione dell’esistenza di plurimi elementi indiziari convergenti.
La carenza istruttoria e motivazionale rende il provvedimento non conforme al canone normativo dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009. Il TAR precisa, infine, che l’obbligo di avviare un programma di recupero deve intendersi quale facoltà del destinatario dell’ammonimento. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, e compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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