Mantenimento annuale delle strutture balneari ex art. 3, co. 3-bis, l. 118/2022: illegittime le ordinanze di demolizione che non ne vagliano l’applicabilità (TAR Puglia n. 890 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, l’art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, abilita ex lege i gestori al mantenimento annuale delle strutture amovibili, anche quando i titoli edilizi rechino una clausola di stagionalità. Tale facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’amministrazione e dall’esito di procedure di gara per l’affidamento delle concessioni. Ne consegue che le ordinanze di demolizione che non valutino l’applicabilità di tale disposizione risultano illegittime per difetto di istruttoria e motivazione, a prescindere dalla sussistenza di un giudicato che riconosca il diritto al mantenimento.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di uno stabilimento balneare e di una spiaggia libera con servizi, presentava istanze per il rilascio di permessi di costruire stagionali. Il Comune, rilevata la mancata rimozione delle opere al termine della precedente stagione, emanava due ordinanze di demolizione. La società impugnava i provvedimenti, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, disattesa la prospettazione della ricorrente circa l’elusione del giudicato, ha ritenuto fondate le censure relative alla mancata applicazione dell’art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022. La norma, nel testo novellato, consente ai titolari di concessioni demaniali turistico-ricreative di mantenere i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione dell’attività.

Il Collegio ha valorizzato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la disposizione ha natura dispositiva e non meramente ricognitiva: il legislatore ha inteso autorizzare i gestori al mantenimento annuale delle strutture fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni, anche in presenza di vincoli di stagionalità. L’esercizio di tale facoltà prescinde da atti di assenso dell’amministrazione, poiché un’interpretazione diversa vanificherebbe il contenuto precettivo della norma.

Alla luce di tale quadro, il TAR ha rilevato che le ordinanze demolitorie impugnate non avevano in alcun modo vagliato l’applicabilità del richiamato disposto normativo. L’omessa considerazione di una causa legale di giustificazione del mantenimento delle strutture ha determinato l’illegittimità dei provvedimenti per difetto di istruttoria e carenza motivazionale.

La natura dirimente del profilo ha indotto il Collegio a disporre l’assorbimento delle ulteriori censure. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento delle ordinanze di demolizione e salvo l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento relativo alle istanze edilizie per la stagione 2026 nel rispetto del quadro normativo richiamato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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