Liquidazione del compenso del verificatore ponendo le somme a carico delle parti costituite in solido (TAR Puglia n. 857 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la liquidazione del compenso al verificatore e al suo ausiliario, nominati ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., è disposta dal tribunale con ordinanza collegiale, in considerazione della qualità e quantità delle prestazioni svolte, della tipologia di attività espletata, delle proroghe richieste ed accordate e del tempo verosimilmente impiegato come risultante dalla relazione depositata. Le somme liquidate sono poste a carico delle parti costituite, in solido tra loro, secondo il principio per cui l’onere del compenso dell’organo di verificazione grava su tutte le parti del giudizio che abbiano assunto la qualità di parte costituita, indipendentemente dall’esito della lite. Il tribunale provvede con ordinanza, ponendo le somme a carico delle parti costituite in solido, oltre accessori di legge.
Il Fatto
La controversia trae origine dal giudizio di ottemperanza promosso dalle società ricorrenti avverso l’ordinanza del Sindaco di Taranto e la relazione tecnica della società partecipata, al fine di ottenere la corretta esecuzione della sentenza del TAR Puglia che aveva definito il giudizio tra le medesime parti. Nel corso del giudizio, il tribunale riteneva necessario disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., al fine di accertare lo stato dell’immobile oggetto di causa a livello strutturale, di sicurezza e di utilizzo.
Dopo la nomina del verificatore e le successive proroghe del termine per l’adempimento dell’incarico, il verificatore depositava la relazione di verificazione in data 7 marzo 2026, presentando altresì le note delle spese e delle competenze per sé e per il proprio ausiliario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminate le note delle spese e delle competenze presentate dal verificatore e dal suo ausiliario, ha ritenuto di accogliere le istanze di liquidazione, valutando la qualità e la quantità delle prestazioni svolte, la tipologia di attività espletata e le proroghe richieste ed accordate nel corso del giudizio. Il tribunale ha considerato, altresì, il tempo verosimilmente impiegato dal verificatore, come risultante dalla relazione depositata, quale parametro di riferimento per la determinazione del compenso.
In applicazione dei criteri di cui all’art. 66 c.p.a., il Collegio ha liquidato in favore del verificatore la somma complessiva di € 3.508,26, comprensiva di onorario e spese, e in favore dell’ausiliario la somma di € 1.115,68 per onorario, oltre accessori di legge. La liquidazione, pur essendo disposta in un giudizio di ottemperanza, segue la disciplina tipica degli ausiliari del giudice, fondata sulla natura dell’attività svolta nell’interesse della giustizia.
Quanto alla regolazione delle spese, il Collegio ha posto dette somme a carico delle parti costituite in solido tra loro, in applicazione del principio secondo cui l’onere del compenso dell’organo di verificazione grava su tutte le parti che abbiano assunto la qualità di parte costituita nel giudizio. Detta regola prescinde dall’esito finale della controversia, atteso che la verificazione è disposta nell’interesse comune delle parti e al fine del decidere, e trova fondamento nella natura strumentale dell’incarico rispetto alla definizione del giudizio.
L’ordinanza precisa che le parti non costituite non sono tenute al pagamento, essendo il concorso all’onere del compenso limitato alle sole parti costituite nel giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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