Revisione pianta organica farmacie: sindacato limitato alla manifesta illogicità (TAR Puglia n. 855/2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie non è un adempimento formale, ma un potere doveroso che impone all’ente locale di verificare, con adeguata istruttoria e motivazione, se la distribuzione della popolazione sul territorio sia significativamente mutata rispetto all’ultima revisione. La conferma della pianta organica deve essere sorretta da una motivazione che dia conto delle ragioni per cui non emergono sopravvenute disfunzionalità nell’assetto esistente. L’ampia discrezionalità di cui gode il Comune nella pianificazione del servizio farmaceutico è sindacabile in sede di legittimità per manifesta illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso l’atto endoprocedimentale di annullamento parziale della precedente delibera, privo di portata lesiva immediata.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una sede farmaceutica nel centro storico del Comune di Ostuni, in vista della revisione biennale della pianta organica, aveva chiesto all’ente locale di procedere alla ridistribuzione delle zone di competenza in base alla reale distribuzione della popolazione.
Il Comune, con deliberazione del 2024, confermava invece integralmente la previgente pianta organica, senza motivare le ragioni della conferma. A seguito del ricorso, l’ente annullava parzialmente in autotutela la delibera, disponendo l’avvio di un nuovo procedimento di revisione. La ricorrente estendeva il gravame anche a tale atto di annullamento parziale con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento della delibera del 2024 per sopravvenuto difetto di interesse, ma ha accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., al fine di consentire l’eventuale azione risarcitoria.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure concernenti il difetto di istruttoria e di motivazione. Dalla lettura della deliberazione impugnata, al di là del mero richiamo alla normativa e ai dati Istat, non emergono le ragioni che hanno indotto il Comune a confermare la pianta organica, né risulta compiuto alcun approfondimento istruttorio sulle fluttuazioni della popolazione residente e sulla sua reale distribuzione nel territorio.
Il TAR ha precisato che, in materia, la giurisprudenza riconosce all’ente locale un’ampia discrezionalità nella pianificazione, sindacabile solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere quali illogicità manifesta e contraddittorietà. Tuttavia, proprio la contraddittorietà della condotta comunale emerge con evidenza dal fatto che l’atto è stato annullato in autotutela per l’omessa valutazione della rispondenza della pianta organica alle esigenze della popolazione.
Quanto ai motivi aggiunti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a.: la delibera di annullamento parziale costituisce atto endoprocedimentale, privo di immediata portata lesiva, volto a consentire una rinnovata istruttoria per la futura revisione.
Nota della Redazione
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