Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per esecuzione tardiva del giudicato (TAR Puglia n. 843 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, ancorché intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La soddisfazione piena e successiva della pretesa azionata non preclude, tuttavia, la liquidazione delle spese di lite a carico dell’amministrazione resistente, la cui soccombenza va valutata in termini virtuali, avuto riguardo all’iniziale fondatezza del ricorso e alla circostanza che l’adempimento sia intervenuto solo nelle more del giudizio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con la quale era stato dichiarato il diritto del docente all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni conseguente adempimento idoneo a consentirne la fruizione.

Il ricorrente, pretermesso dall’amministrazione nonostante la notifica del titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione della sentenza e, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, l’amministrazione provvedeva spontaneamente a eseguire il giudicato, inducendo la difesa del ricorrente a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con insistenza per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamato il disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., osserva che il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta dall’esecuzione del giudicato intervenuta medio tempore.

La declaratoria di improcedibilità non comporta, tuttavia, l’irripetibilità delle spese di lite. Il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando la circostanza che l’amministrazione ha proceduto all’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso, quando l’iniziale fondatezza della domanda era ormai evidente. L’adempimento tardivo, infatti, se da un lato priva di utilità la prosecuzione del giudizio, dall’altro non elide la necessità per il soccombente di farsi carico degli oneri processuali che il proprio inadempimento ha reso necessari.

In applicazione dell’art. 91 c.p.c., le spese sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidate in complessivi euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, considerata la serialità della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.

Il Collegio ordina, infine, che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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