Il Piano comunale delle coste non necessita di una nuova verifica regionale dopo l’adeguamento alle prescrizioni (TAR Puglia n. 811 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sequenza procedimentale di cui all’art. 4 della L.R. Puglia n. 17/2015 non impone che l’adeguamento del Piano comunale delle coste alle prescrizioni formulate dalla Regione in sede di verifica di compatibilità sia sottoposto a una nuova verifica regionale: l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, che dia atto del recepimento delle indicazioni, è sufficiente ai fini dell’efficacia del piano. Le osservazioni presentate al piano devono formare oggetto di un esame motivato, da cui si evinca la puntuale valutazione delle ragioni dell’istante; l’ampliamento delle aree concedibili costituisce esito satisfattivo che rende infondata la censura di carenza istruttoria. Le doglianze relative alla mancata previsione di misure di salvaguardia per le concessioni in essere sono inammissibili per carenza di attualità dell’interesse, ove la concessione risulti ancora pienamente in titolarità del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale per la posa di ombrelloni e attrezzature fronte mare, ha impugnato la deliberazione con cui il Comune di Lecce ha approvato il Piano comunale delle coste, nella parte in cui il tratto di spiaggia antistante le proprie strutture ricettive è stato destinato a spiaggia libera e solo per una piccola parte a spiaggia libera con servizi. La ricorrente ha dedotto la mancata motivata valutazione delle osservazioni presentate, la violazione degli artt. 14, commi 8 e 9, e 4 della L.R. n. 17/2015, nonché vizi di istruttoria e di motivazione rispetto alla classificazione dell’area e alla procedura di adeguamento alle prescrizioni regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto la censura relativa al difetto di istruttoria, rilevando che dalla relazione di controdeduzioni emerge che le osservazioni della società sono state esaminate e parzialmente accolte. L’Amministrazione ha illustrato le ragioni per cui non era possibile assegnare l’intero fronte mare richiesto, essendo l’area classificata come zona “C1” dal Piano regionale delle coste, che vieta nuove concessioni fino all’accertamento della cessazione dei fenomeni erosivi. Ha inoltre ampliato la superficie concedibile fino al massimo di 150 metri, prevedendone la destinazione a spiaggia libera con servizi, con motivazione puntuale e coerente.

Quanto alla dedotta violazione della sequenza procedimentale, il Tar ha chiarito che l’art. 4, commi 5 e 6, della L.R. n. 17/2015 richiede la verifica di compatibilità della Regione e la successiva approvazione definitiva del Consiglio comunale. Nel caso di specie la deliberazione comunale impugnata ha dato esplicita dimostrazione di aver recepito le prescrizioni formulate con la deliberazione di Giunta regionale n. 179/2022, senza che fosse necessaria una nuova verifica regionale dell’adeguamento. La ricorrente non ha peraltro indicato i profili concreti di inosservanza delle prescrizioni, né l’impatto pregiudizievole sulla propria posizione.

Il Collegio ha infine ritenuto inammissibili, per difetto di attualità dell’interesse, le censure relative alla mancata previsione di misure di salvaguardia delle concessioni in essere ai sensi dell’art. 14, comma 9, della L.R. n. 17/2015, atteso che la ricorrente è ancora nella piena titolarità dell’area assegnata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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